Ordinanza n. 124/1983
Altra decisione · depositata il 29/04/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
citata
- art. 40legge 87/1953
- art. 28legge 87/1953
- art. 267Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Visto il ricorso proposto dalla Regione Veneto in persona del
Presidente protempore della Giunta regionale, contro il Presidente del
Consiglio dei Ministri e nei confronti della Regione Trentino-Alto
Adige e della Provincia Autonoma di Trento per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, del d.P.R. 29 maggio 1982 con cui, in
conformità al parere del Consiglio di Stato, I sez., n. 18 del 7 marzo
1980, è stato accolto il ricorso al Capo dello Stato proposto in data
10 agosto 1973 dal Sindaco del Comune di Canazei ai sensi dell'art. 267
del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, stabilendo che il confine sulla
Marmolada tra il Comune di Canazei (provincia di Trento) ed il Comune
di Rocca Pietore (provincia di Belluno) e conseguentemente tra le
Regioni Trentino-Alto Adige e Veneto passa lungo il crinale dell'intero
gruppo dolomitico, con conseguente appartenenza al Comune di Canazei
della porzione di territorio in contestazione comprendente tutta la
parte a nord e a nord-est del massiccio della Marmolada, che racchiude
l'intero ghiacciaio ivi esistente;
visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei ministri, della Regione Trentino-Alto Adige e della
Provincia Autonoma di Trento;
udito il relatore, Giudice costituzionale Alberto Malagugini;
visto l'atto di rinuncia alla sospensione dell'esecuzione del
provvedimento impugnato depositato dalla Regione Veneto in data 12
aprile 1983, nonché la pedissequa adesione a tale rinuncia del
Presidente del Consiglio dei ministri, della Regione Trentino-Alto
Adige e della Provincia Autonoma di Trento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dà atto della rinunzia all'istanza di sospensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte