Ordinanza n. 124/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/04/1984 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 33/1980
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2
della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto - legge 30 dicembre 1979, n. 663,
concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro
e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285,
sull'occupazione giovanile) promossi con tre ordinanze emesse il 23
dicembre 1981 e 21 luglio 1982 nei procedimenti civili vertenti tra
Tognacci Sante, Roccoli Giulio e Pascucci Silvana contro INPS, iscritte
ai nn. 130, 131 e 132 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con le ordinanze in epigrafe ha
sollevato, senza riferimento ad articoli della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 febbraio
1980, n. 33, nella parte in cui non disciplina gli effetti della
mancata osservanza da parte del lavoratore dell'obbligo di trasmettere
al datore di lavoro e all'istituto nazionale della previdenza sociale
la certificazione attestante lo stato di malattia.
Considerato che le ordinanze di rimessione non danno alcuna
motivazione della rilevanza della questione proposta;
che in tal modo peraltro non si è ottemperato al disposto
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che richiede vengano
riferiti i termini e i motivi della eccezione;
che dunque tale questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980,
n. 33, sollevata con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, netta sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte