Ordinanza n. 124/1985
Altra decisione · depositata il 26/04/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 11/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della
legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi
rustici), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1976 dal TAR del
Piemonte sul ricorso proposto da Luigi di Rovasenda contro
l'Ispettorato Provinciale Agrario di Vercelli ed altri, iscritta al n.
31 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 59 dell'anno 1977.
Visto l'atto di costituzione di Montorio Mario e Remigio, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
uditi l'avvocato Emilio Romagnoli per Montorio Mario e Remigio e
l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte -
nel corso del giudizio promosso da Luigi di Rovasenda, proprietario di
un fondo concesso in affitto, avverso il silenzio dell'Ispettorato
Provinciale Agrario di Vercelli sul ricorso avanzato dal suddetto
proprietario contro l'atto con cui gli affittuari coltivatori diretti
Mario Montorio e Remigio Montorio gli avevano comunicato il loro
intento di apportare migliorie al fondo - ha, con ordinanza del 20
ottobre 1976, denunciato, in riferimento "agli artt. 24 e 113, 3 e 97
della Costituzione", l'illegittimità dell'art. 14 della legge 11
febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici),
"nella parte in cui equipara a rigetto per decorso del termine di
novanta giorni l'inerzia dell'Ispettorato Provinciale Agrario sul
ricorso del proprietario del fondo dato in affitto avverso la proposta
di migliorie dell'affittuario coltivatore diretto";
che nel presente giudizio si sono costituite le parti private Mario
Montorio e Remigio Montorio, rappresentate dall'avv. Emilio Romagnoli,
le quali nella comparsa di costituzione hanno chiesto che la Corte
dichiari "manifestamente infondata" la proposta questione, ed hanno
ribadito tale richiesta nella memoria depositata il 2 maggio 1984,
deducendo che, nonostante le questioni processuali siano ormai state
superate a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n.
203, la nuova disciplina lascia, purtuttavia, "integra la rilevanza
della questione giacché, ove questa venisse dichiarata non fondata, il
Tribunale amministrativo regionale e, in caso di appello, il Consiglio
di Stato dovranno decidere sul silenzio-diniego in base alla legge che
lo configurò e che vigeva quando esso ebbe a formarsi";
che è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che l'ordinanza di rimessione, muovendo dal presupposto
che la norma impugnata conferiva all'inerzia dell'amministrazione un
significato legale tipico (quello, cioè, di autorizzare l'affittuario
ad eseguire l'attività voluta), sottolinea come una tale fictio iuris
finisse per rendere solo apparente la tutela giurisdizionale, stante la
sostanziale impossibilità di sindacare in sede di impugnativa l'atto
fittizio fondato su una tanto lata discrezionalità;
che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in
vigore la legge n. 203 del 1982 (Norme sui contratti agrari), il cui
art. 16 - anche sulla base delle osservazioni svolte da questa Corte
nella sentenza n. 153 del 1977, pur essa successiva alla pronuncia
dell'ordinanza di rimessione - ha innovato la procedura di abilitazione
alla esecuzione dei miglioramenti fondiari, prevedendo, fra l'altro,
l'intervento obbligatorio dell'Ispettorato Provinciale Agrario, il
quale, ove non si pervenga ad un "accordo in ordine alla proposta e ai
connessi regolamenti dei rapporti tra le parti", è tenuto a
pronunciarsi entro 60 giorni (con "decisione" che deve essere
comunicata ad entrambe le parti) "motivando, in senso favorevole o
contrario, in ordine alle opere richieste", così da modellare secondo
lo schema del silenzio-rifiuto l'inadempimento della pubblica
amministrazione all'obbligo di provvedere;
che l'art. 53 della stessa legge n. 203 del 1982 estende
l'applicazione delle nuove disposizioni "a tutti i rapporti comunque in
corso anche se oggetto di controversie che non siano state definite con
sentenza passato in giudicato salvo che la sentenza sia già
esecutiva";
considerato, peraltro, che la nuova disciplina in ordine all'omessa
pronuncia dell'autorità amministrativa, ove risultasse applicabile al
processo a quo, farebbe venir meno la rilevanza della proposta
questione, richiedendosi, secondo il regime attualmente in vigore, una
pronuncia amministrativa espressa, da emanarsi, oltre tutto, sulla base
di presupposti diversi da quelli prescritti dalla norma impugnata;
che, essendo il giudice a quo il solo legittimato a stabilire quale
normativa debba regolare il caso di specie, è al Tribunale
amministrativo del Piemonte che spetta di decidere se l'art. 16 della
legge n. 203 del 1982 possa far considerare tuttora applicabile la
norma denunciata (v., per analoghe pronunce di questa Corte, successive
all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, sia pure con
riguardo a norme di natura diversa da quella in esame, le ordinanze nn.
251, 249, 211 e 155 del 1982).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale del Piemonte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.
F. to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO
SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE
BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte