Ordinanza n. 124/1986
Altra decisione · depositata il 30/04/1986 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19d.l. 688/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e
secondo comma, del D.L. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in
materia fiscale"), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 novembre 1984 dal Tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra S.p.a. Montecatini Edison contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 318 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 232 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1985 dal Tribunale di Trieste
nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Esso Italiana contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 389 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 273 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Esso Italiana nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1. - Il Tribunale di Napoli e il Tribunale di Trieste sollevano,
con le ordinanze in epigrafe, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in
materia fiscale"), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, in
riferimento agli artt. 3, 11 e 24 Cost.;
2. - nei giudizi di merito si controverte tra alcune società e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato in ordine al diritto delle
prime alla ripetizione di somme versate a titolo di diritti per servizi
amministrativi ed accessori, in occasione di importazioni di merci
varie provenienti da Paesi aderenti al Trattato istitutivo della CEE,
all'Accordo GATT o ad altre convenzioni internazionali recanti la
clausola della "nazione più favorita";
3. - ad avviso dei giudici rimettenti, la disposizione censurata,
subordinando il rimborso delle tasse indebitamente percette
dall'Amministrazione finanziaria alla prova documentale che l'onere
relativo non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri soggetti,
vulnera i seguenti precetti costituzionali: l'art. 3 Cost., per
irrazionale disparità di trattamento tra le imprese la cui attività
è riconducibile alle previsioni della norma censurata e le imprese in
genere, in quanto soltanto le prime sono soggette retroattivamente a
fornire la suddetta prova; l'art. 24 Cost., in quanto l'art. 19 in
esame, introducendo, anche per il passato, una modificazione del
trattamento probatorio dell'azione di ripetizione, incide negativamente
sulla garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti; l'art. 11
Cost., infine, in quanto la disposizione censurata compromette
sostanzialmente l'esercizio del diritto di ripetizione di tributi non
dovuti in base all'ordinamento comunitario, diritto riconosciuto dal
medesimo ordinamento,
4. - il Tribunale di Trieste, inoltre, fa riferimento alla sentenza
del 9 novembre 1983 della Corte di Giustizia della CEE e alla sentenza
n. 170 del 1984 di questa Corte, chiedendo che questo Collegio "si
pronunci in merito alla valenza o meno, in termini riduttivi per il
nostro ordinamento, delle decisioni rese dalla Corte di Giustizia della
Comunità europea investita ex art. 177 del Trattato dal giudice
interno su questioni non espressamente disciplinate da regolamenti
CEE";
5. - nel giudizio introdotto con l'ordinanza del Tribunale di
Trieste si è costituita la S.p.a. Esso Italiana, chiedendo che la
questione di legittimità costituzionale sollevata da detto giudice sia
dichiarata fondata;
6. - è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibili, o
comunque infondate, le questioni proposte.
Considerato che:
1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere
riuniti e congiuntamente decisi;
2. - i giudici rimettenti fanno riferimento a tasse su importazioni
da Paesi aderenti non solo al Trattato istitutivo della CEE, ma anche
al GATT o ad altri accordi non meglio identificati, contenenti la
clausola della "nazione più favorita";
3. - sulla base della sentenza n. 113/1985, i giudici rimettenti
sono però tenuti a delibare - prima di tutto, in punto di rilevanza -
se l'illegittimità del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci
importate da Paesi fuori dall'area della CEE, possa comunque farsi
risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si tratti
di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera
degli scambi extra-comunitari (cfr. sentenza n. 177/1981);
4. - secondo la citata pronunzia del 1985, infatti, spetta al
giudice stabilire se nei casi da cui deriva la presente questione
vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario - ivi
incluse le statuizioni risultanti dalle pronunzie interpretative della
Corte di Giustizia, com'è precisato nella sentenza n. 113/85 - che
concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse
percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime
probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione
dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacché, se
così fosse, la questione posta all'esame della Corte risulterebbe
inammissibile, in quanto proposta con riguardo a disposizioni della
legge interna, la cui applicazione nei giudizi a quibus resta, per le
ragioni spiegate nella sentenza n. 170/84, necessariamente esclusa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli ed al
Tribunale di Trieste.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte