Ordinanza n. 124/1987
Altra decisione · depositata il 10/04/1987 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 31/1976
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 2legge 599/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
sesto, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito con modificazioni
nella legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modificazioni
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 marzo
1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni
valutarie), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 6 luglio 1983 dal Tribunale di Roma nei
procedimenti penali a carico di Papatanassiou Nicolas e Panini
Archimede, iscritte ai nn. 763 e 764 del registro ordinanze 1983 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno
1984;
2) ordinanza emessa il 6 maggio 1985 dal Tribunale di Voghera nel
procedimento penale a carico di Scabini Giuseppe ed altri, iscritta
al n. 711 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima s.s. dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Due ordinanze del Tribunale di Roma ed una del Tribunale di
Voghera hanno sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, sesto comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito
nella legge 30 aprile 1976, n. 159, nel corso di procedimenti penali
a carico di cittadini imputati di aver esportato valuta nel corso
dell'anno solare per un valore superiore a 5 milioni di lire: e ciò
in riferimento all'art. 3 Cost.
Tutti i giudici a quibus riconoscono che gli imputati hanno
indebitamente esportato all'estero nell'anno, in più occasioni, una
somma complessiva superiore ai 5 milioni, ma ogni volta una somma di
denaro sicuramente inferiore. Osservano le ordinanze che, se si
dovesse considerare isolatamente ogni singolo episodio, ciascuno
resterebbe al disotto della soglia della punibilità in quanto, a
seguito dell'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981, le
violazioni valutarie punibili con la sola multa (art. 1, VI co. d.l.
4 marzo 1976, n. 31) costituiscono ormai mero illecito
amministrativo.
Ritengono, perciò, i giudici rimettenti che la questione di
illegittimità non si presenti manifestamente infondata. Infatti,
l'espressione "complessivamente", contenuta nel VI co. dell'articolo
citato, viene concordemente interpetrata nel senso che, nel caso di
pluralità di operazioni illecite, occorre aver riguardo all'importo
risultante dal cumulo delle somme relative alle varie operazioni.
Tale interpetrazione, però, secondo le ordinanze, si porrebbe in
contrasto con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della
Cost., in quanto renderebbe possibile in concreto una ingiustificata
disparità di trattamento fra chi, avendo commesso più violazioni
valutarie, ognuna per una somma inferiore a lire cinquemilioni, venga
giudicato separatamente per ciascuna di esse, e chi per le medesime
violazioni, subisca invece un unico giudizio.
Si fa notare che, in definitiva, una siffatta notevole diversità
delle conseguenze sul piano sanzionatorio non dipende dalla
diversità delle condotte illecite o dalla personalità dei
trasgressori, bensì esclusivamente da circostanze occasionali e del
tutto estrinseche alle condotte poste in essere, quali l'accertamento
di tutte le infrazioni o soltanto di alcune di esse oppure la loro
trattazione in unico o separati giudizi.
2. - Le ordinanze sono state debitamente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Nei giudizi promossi dal Tribunale di Roma è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione
sia dichiarata inammissibile o infondata.
Circa la prima richiesta l'Avvocatura osserva che le ordinanze di
rimessione potrebbero essere interpetrate nel senso che la ravvisata
disparità di trattamento andrebbe eliminata abolendo la soglia di
rilevanza penale delle infrazioni e dunque considerando ogni
illecito, anche di lieve ammontare, sanzionabile penalmente. Se così
fosse, la questione sarebbe, a tacer d'altro, irrilevante nel caso di
specie, in cui si procede per un illecito penale.
Nel merito, si rileva che l'ordinanza vorrebbe che, attraverso la
dichiarazione di incostituzionalità della norma denunziata, si
giungesse ad una arbitraria discriminazione tra chi esporta valuta
superiore a cinquemilioni uno acto e chi lo fa con più azioni, solo
perché rispetto alla fattispecie considerata, situazioni
contingenti, non riferibili alla normativa ma dipendenti da
circostanze a questa estranee, potrebbero determinare una non sempre
puntuale applicazione della legge stessa. Ma il fattore di
discriminazione non essendo nella legge, non può per definizione
essere espressivo di una irrazionalità legislativa,
costituzionalmente significativa.
Basterebbe infatti riflettere che le accidentalità attinenti
all'accertamento dei fatti concreti non sono tipiche ed esclusive né
della fattispecie criminosa specificamente in esame né di quelle ad
analoga struttura. Rispetto a qualsiasi norma è ipotizzabile
un'applicazione concreta, distorta o fuorviata da occasionalità che
incidono in sede di accertamento, e conseguentemente una disparità
di trattamento tra autori di un medesimo comportamento, il cui
accertamento si sia svolto in tempi o con risultati diversi.
Ma altro è un trattamento discriminatorio interno alla previsione
normativa (e quindi operante in astratto siccome è astratta la
previsione) e altro l'applicazione concreta della norma
occasionalmente distorta per circostanze di fatto a quest'ultima
estranee.
All'udienza odierna le parti hanno insistito nelle loro
conclusioni, ma l'Avvocatura ha ricordato la sopravvenienza della l.
26 settembre 1986, n. 599.
Considerato in diritto
1. - Tutte le ordinanze trattano la stessa questione, impugnando
l'identica norma con riferimento allo stesso parametro
costituzionale.
I procedimenti, pertanto, sono stati trattati congiuntamente in
udienza per essere decisi con unica sentenza.
2. - Senonché è frattanto sopravvenuta - come anche l'Avvocatura
ha fatto rilevare - la legge 26 settembre 1986, n. 599 (Revisione
della legislazione valutaria) che, con il suo art. 2, ha
completamente sostituito l'impugnato art. 1 della legge di
conversione 30 aprile 1976, n. 159 (che modificava l'art. 1 del d.l.
4 marzo 1976, n. 31).
Il nuovo articolo subordina la rilevanza penale dell'illecito
valutario alla condizione che l'effettivo valore dei beni esportati,
o delle disponibilità e attività costituite all'estero, superi, al
momento del fatto, la somma di lire 100 milioni, complessivamente nel
corso di un triennio.
È opportuno, perciò, che la nuova situazione giuridica sia
valutata dal giudice a quo al fine di riesaminare, alla luce di essa,
la rilevanza della questione proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti rispettivamente al Tribunale di
Roma e al Tribunale di Voghera.
Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte
costituzionale il 7 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 10 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte