Ordinanza n. 124/1989
Altra decisione · depositata il 16/03/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d. 1022/1941
- art. 3r.d. 1022/1941
- art. 25r.d. 1022/1941
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli art.1, comma primo,
n. 1, 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento
giudiziario militare) e 5, ultimo comma, della legge 7 maggio 1981,
n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace),
promossi con sedici ordinanze emesse in data: 7 giugno 1988, 30
maggio 1988 (3 ordinanze), 14 giugno 1988 (3 ordinanze), 20 giugno
1988 (2 ordinanze), 28 giugno 1988 (2 ordinanze), 27 maggio 1988 (2
ordinanze), 24 maggio 1988, 29 giugno 1988 e 30 giugno 1988 dal
Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova, iscritte
ai numeri da 580 a 595 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale militare di
Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941 n. 1022, in quanto
l'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei Tribunali
militari si svolge senza che sia prevista responsabilità
disciplinare dei componenti dei medesimi, e ciò per la mancanza di
un organo di autogoverno, circostanza questa che comporterebbe la
violazione degli articoli 3, 13, 28, 97, 101 e 105 della
Costituzione;
Considerato che con legge 30 dicembre 1988 n. 561, successiva alle
ordinanze di rimessione, è stato istituito il Consiglio della
magistratura militare e che pertanto si rende necessario restituire
gli atti al giudice a quo perché esamini l'attuale rilevanza della
questione proposta;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il
Tribunale militare di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte