Ordinanza n. 124/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 703 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1995
dal tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Iervasi
Antonio e Cicerale Maria, iscritta al n. 889 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa il 7
luglio 1995, dubita della legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 703 del
codice di procedura civile, nella parte in cui esclude
l'applicabilità dell'art. 669-terdecies del medesimo codice ai
procedimenti possessori nella fase sommaria;
che, a parere del rimettente, il richiamo contenuto nel secondo
comma della norma impugnata "Il giudice provvede ai sensi degli artt.
669-bis e seguenti" non consentirebbe di estendere l'istituto della
reclamabilità ai provvedimenti possessori, sia in ragione del dato
testuale, non comprensivo dell'intero procedimento cautelare
uniforme, sia per la natura non cautelare dei provvedimenti in
parola;
che, in conseguenza, sarebbe ravvisabile una disparità di
trattamento rispetto ai provvedimenti emessi nei procedimenti
nunciatori, la reclamabilità dei quali è espressamente prevista,
nonché una limitazione del diritto di difesa;
Considerato che la questione è identica a quella sollevata con
l'ordinanza n. 313 del 1995, emessa dal medesimo tribunale il 1 marzo
1995, decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 58 del 1996,
dichiarativa della manifesta infondatezza della questione stessa;
che il giudice a quo non aggiunge argomenti diversi od ulteriori
rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 703 del codice di procedura civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
tribunale di Cosenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il Redattore: Ruperto
Il Cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte