Ordinanza n. 124/2000
Altra decisione · depositata il 27/04/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 555,
comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 30 aprile 1999 dal pretore di Verbania nel procedimento
penale a carico di B. S. M., iscritta al n. 501 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 30 aprile 1999 il pretore di
Verbania in un giudizio di opposizione a decreto penale di condanna
ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97 e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17
del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al
giudice di sospendere il dibattimento e ordinare al pubblico
ministero di esercitare l'azione penale o di richiedere
l'archiviazione nel procedimento la cui prova influisce sulla prova
del reato da giudicare, e dell'art. 555, comma 2, dello stesso
codice, nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare la
nullità del decreto di citazione a giudizio qualora il pubblico
ministero abbia omesso di istruire e prendere le proprie
determinazioni in ordine alla notizia di reato la cui prova influisce
sulla prova del reato per cui è stata esercitata l'azione penale;
che il rimettente premette che procede per il reato di
oltraggio a carico di un imputato il quale, a sua volta, aveva
proposto querela per il reato di minaccia aggravata nei confronti del
soggetto oltraggiato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente
inammissibile o, in subordine, manifestamente infondata.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,
l'art. 341 del codice penale che prevede il reato di oltraggio a un
pubblico ufficiale, oggetto del giudizio a quo è stato abrogato
dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo
per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema
penale tributario);
che pertanto occorre restituire gli atti al giudice
rimettente affinché verifichi se la questione di costituzionalità
sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Verbania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte