Ordinanza n. 124/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/2002 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 205/2000
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1,
ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in
materia di giustizia amministrativa), promossi con ordinanze emesse
il 21 febbraio 2001 e l'8 novembre 2000 dalla Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, iscritte ai nn. 339
e 467 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, nn. 20 e 25, 1ª serie speciale, dell'anno
2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Siciliana, con due ordinanze, di analogo contenuto, decise
l'8 novembre 2000 e il 21 febbraio 2001 e depositate rispettivamente
il 26 febbraio e il 26 marzo 2001, nel corso di separati giudizi
cautelari in materia di pensioni, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo,
della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa), nella parte in cui prevede la competenza
della Corte dei conti in composizione collegiale a provvedere per
l'emanazione di provvedimenti cautelari nel giudizio pensionistico,
nonostante la stessa disposizione istituisca la competenza a decidere
il merito della controversia della medesima Corte dei conti in
composizione monocratica, nella persona del magistrato designato,
appartenente alla sezione giurisdizionale regionale competente per
territorio, in funzione di giudice unico;
che il giudice a quo denuncia la violazione degli artt. 3 e
25 della Costituzione, sottolineando l'irragionevolezza di una scelta
che, in assenza di qualsivoglia giustificazione concreta o
sistematica, valicherebbe i margini della discrezionalità
legislativa: un sistema che ripartisce la competenza collegiale e
quella monocratica nei termini descritti non avrebbe precedenti e
sarebbe gravemente difforme rispetto ai modelli più vicini al
giudizio pensionistico, il processo cautelare nel processo di
responsabilità contabile ed il processo cautelare nel rito del
lavoro, pure richiamato, quest'ultimo, nel giudizio della Corte dei
conti in tema di pensioni;
che i sospetti di irragionevolezza, continua il giudice
rimettente, si accentuerebbero alla luce degli effetti che può
determinare l'art. 9 della legge n. 205 del 2000, che affiderebbe al
collegio chiamato a valutare la domanda cautelare il potere di
decidere il merito della controversia con sentenza succintamente
motivata, quando il ricorso appaia manifestamente fondato, o
manifestamente infondato, irricevibile, inammissibile o
improcedibile;
che la trasformazione del rito avrebbe come effetto
automatico, secondo la Corte dei conti, anche la trasformazione
dell'organo decidente; ciò comporterebbe la modificazione del
giudice naturale precostituito per legge, dipendente non già da una
chiara e verificabile scelta del legislatore, ma da circostanze
occasionali e variabili, consistenti nel fatto che le parti abbiano
posto il collegio in condizioni di provvedere nel merito e nella
stessa determinazione facoltativa del collegio di decidere con
sentenza, chiudendo la fase processuale; quest'evenienza, se da una
parte sarebbe coerente con le finalità di accelerazione processuale
perseguite dalla legge, dall'altra parte realizzerebbe - proprio a
causa dell'anomalia di partenza che contraddistingue il processo
cautelare - un arbitrario sovvertimento di competenze;
che ne seguirebbe, pertanto, conclude il giudice rimettente,
la violazione dell'art. 25 della Costituzione;
che è intervenuta, in entrambi i giudizi, la Presidenza del
Consiglio dei ministri, difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata inammissibile e comunque manifestamente infondata,
illustrandone le relative ragioni.
Considerato che le due identiche ordinanze della Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, hanno sollevato la
medesima questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000,
n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, per cui può
procedersi alla riunione dei giudizi, in modo da essere unitamente
decisi;
che l'anzidetta questione di legittimità costituzionale è
già stata sollevata dalla Corte dei conti con altre ordinanze di
identico contenuto a quelle in esame e dichiarata da questa Corte
manifestamente infondata, con l'ordinanza 24 ottobre 2001 n. 343, che
ha esaminato i medesimi profili e le stesse argomentazioni;
che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano
indurre la Corte a modificare il proprio convincimento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo,
della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e
25 della Costituzione - dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana, con le due ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte