Ordinanza n. 125/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1973 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 29 settembre 1972 dal pretore di Todi nel procedimento penale
a carico di Prudenzi Giulio, iscritta al n. 355 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del
6 dicembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Todi ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute
nell'art. 510, primo e secondo comma, del codice di procedura penale
(per il secondo comma limitatamente al primo periodo), in quanto non
consentono che si possa procedere in contumacia dell'imputato ed
impongono l'esecuzione del decreto penale opposto nel caso della
mancata presentazione dell'imputato stesso all'udienza, non
giustificata da legittimo impedimento.
Considerato che, in ordine all'art. 24 Cost., la censura coincide
sostanzialmente con quella già esaminata e disattesa da questa Corte
con le sentenze n. 46 del 1957 e n. 170 del 1963, le quali hanno
affermato che la legge ordinaria può adeguare le modalità di
esercizio del diritto di difesa ai peculiari caratteri di ogni tipo di
procedimento;
che, con ordinanza n. 42 del 1970, la Corte ha anche ritenuto che
le stesse ragioni sono valide per escludere la fondatezza della
censura, in ordine all'art. 3 Cost.;
che non vengono prospettati profili né addotti argomenti nuovi che
inducano la Corte a modificare la sua giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 510, primo e secondo comma (primo periodo),
del codice di procedura penale, proposta, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Todi 29 settembre
1972 e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 46 del 1957 e n.
170 del 1963 e con l'ordinanza n. 42 del 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte