Ordinanza n. 125/1983
Altra decisione · depositata il 29/04/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
citata
- art. 134Costituzione
- art. 40legge 87/1953
- art. 28legge 87/1953
- art. 8d.P.R. 638/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella camera di consiglio del 13 aprile 1983.
Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
Visto il ricorso proposto dal Presidente della Giunta regionale
del Friuli-Venezia Giulia con atto notificato il 3 febbraio 1983 e
depositato l'11 febbraio 1983
contro
il Presidente del Consiglio dei ministri
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del
provvedimento enunciato nella lettera 26 novembre 1982 n. 2159
(pervenuta alla Regione il 6 dicembre 1982) del Ministero delle
Finanze-Direzione Generale per la finanza locale -; provvedimento con
il quale detto Ministero ha rilevato che l'IGE all'importazione non
andava compresa nella previsione dell'art. 49 n. 5 dello Statuto
speciale di autonomia del Friuli-Venezia Giulia; ha accertato la
conseguente maggiore corresponsione alla detta Regione, sugli importi
sostitutivi dell'IGE (art. 8 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638) e per il
periodo 1973-1982, della somma complessiva di L. 186 miliardi e
438.158.718; ed ha disposto il recupero di detta somma nei confronti
della Regione Friuli-Venezia Giulia; così violando, secondo la
ricorrente, il principio costituzionale del divieto di autotutela nei
rapporti fra Stato e Regioni, desumibile dall'art. 134 della
Costituzione, nonché gli artt. 65 e 29 dello Statuto speciale di
autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'avvocato Generale
dello Stato, atto depositato in data 22 febbraio 1983.
Udito il relatore, prof. Ettore Gallo;
e uditi, altresì per la Regione Friuli-Venezia Giulia l'avv.
Gaspare Pacia e per il Presidente del Consiglio dei ministri l'avvocato
di Stato Giorgio d'Amato;
considerato che non sussiste l'obiettiva impossibilità di
restituzione in pristino qualora il giudizio di merito dovesse
risolversi a favore della ricorrente, né d'altra parte appare
irreparabile il danno che la Regione verrebbe a subire a seguito del
parziale recupero frattanto disposto dal Ministero delle Finanze, posto
che - secondo le dichiarazioni rese a verbale dall'Avvocato dello Stato
in camera di consiglio il recupero è stato programmato dal Ministero
per il corso di un decennio, attraverso una parziale e graduale
compensazione annua con le somme che lo Stato sarà via via per erogare
alla Regione,
che, pertanto, non sussistono le gravi ragioni richieste dall'art.
40 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservata ogni pronunzia sul rito e sul merito, respinge la
suindicata domanda incidentale di sospensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte