Ordinanza n. 125/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 9/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
secondo, della legge della Regione Emilia - Romagna 11 ottobre 1972, n.
9 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o
delegate alla Regione Emilia-Romagna) promosso con ordinanza emessa il
19 novembre 1980 dal Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, sui ricorsi riuniti proposti da Berardi Francesco ed
altro contro Comune di S. Arcangelo di Romagna ed altra, iscritta al n.
407 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 267 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il TAR per l'Emilia-Romagna, con ordinanza emessa il
19 novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 ottobre 1972, n. 9, della
Regione Emilia-Romagna: argomentando che il meccanismo di delega, quivi
previsto, attributivo di una inammissibile rilevanza esterna agli
assessori, contrasterebbe con gli artt. 117, 118, 123 e 127 Cost. e con
il principio positivamente sancito dallo Statuto (artt. 25, 57)
dell'esercizio collegiale delle funzioni giuntali;
e che nel giudizio innanzi alla Corte non vi è stata costituzione
di parti, né intervento del Presidente della Giunta regionale.
Considerato che la questione predetta è rilevante, ai fini del
giudizio a quo, nella parte appunto in cui la norma impugnata consente
la delega delle funzioni esercitate dalla Giunta regionale "a singoli
componenti la Giunta stessa"; e che, in tali limiti, la questione
stessa è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 48 del
1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
previsione legislativa in esame.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 ottobre 1972,
n. 9, della Regione Emilia-Romagna, già dichiarato costituzionalmente
illegittimo, limitatamente alle parole "o a singoli componenti la
Giunta stessa", con la sentenza n 48 del 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte