Ordinanza n. 125/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1986 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20d.l. 55/1983
- art. 19d.l. 55/1983
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20
del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 ("Provvedimenti urgenti per il settore
della finanza locale per l'anno 1983"), convertito con modifiche nella
legge 26 aprile 1983, n. 131, promosso con l'ordinanza emessa il 20
ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno sul
ricorso proposto da Quadri Celestino contro Comune di Rosignano
Marittimo, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1. - La Commissione tributaria di primo grado di Livorno, nel corso
di un procedimento promosso da un contribuente avverso il
silenzio-rifiuto del Comune di Rosignano Marittimo in ordine
all'istanza di rimborso di quanto versato a titolo di SOCOF
(sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati), solleva, con
ordinanza del 20 ottobre 1984, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 19, primo e secondo comma, e 20, quinto, sesto, decimo e
undicesimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con
modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131 ("Provvedimenti
urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"), in
riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost.;
2. - in particolare, ad avviso del giudice a quo:
a) l'art. 19, primo e secondo comma, da un lato, attribuendo ai
Comuni la facoltà di istituire o meno la SOCOF, violerebbe la riserva
di legge in materia (art. 23 Cost.); dall'altro, devolvendo ai Comuni
stessi la facoltà di scegliere fra un ventaglio di aliquote e non
tenendo conto degli altri redditi del contribuente, lederebbe il
principio di eguaglianza e quelli di capacità contributiva e di
progressività tributaria (artt. 3 e 53, primo e secondo comma, Cost.);
b) l'art. 20, quinto comma, violerebbe gli artt. 3 e 53, primo
comma, Cost., per la non deducibilità della SOCOF ai fini dell'imposta
sui redditi;
c) l'art. 20, sesto comma, violerebbe gli artt. 3 e 53, primo
comma, Cost., in quanto la detraibilità di L. 190.000 riferita a
ciascuna unità immobiliare può determinare trattamenti disuguali a
parità di reddito complessivo;
d) l'art. 20, decimo e undicesimo comma, infine, violerebbe
anch'esso gli artt. 3 e 53, primo comma, Cost., in quanto, in caso di
immobili soggetti ad ILOR e qualora il Comune istituisca l'aliquota
dell'8%, i proprietari di tali immobili possono, ai sensi delle
disposizioni censurate, fruire di una riduzione dell'ILOR che eccede
l'onere dovuto per la SOCOF, con conseguenti disparità di trattamento
dovute alla circostanza che il Comune abbia applicato la detta aliquota
dell'8% o altra di maggior importo;
3. - il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
presente giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,
chiede che la Corte dichiari, sulla base della sentenza n. 159 del
1985, inammissibili o comunque infondate le questioni proposte.
Considerato che:
1. - la questione concernente l'art. 20, sesto comma, va dichiarata
manifestamente inammissibile, in quanto nell'ordinanza di rimessione
non vi è alcuna descrizione della situazione patrimoniale del
ricorrente, che consenta alla Corte di valutare applicabilità nel
giudizio di merito della norma censurata, che concerne detrazioni
d'imposta;
2. - le residue questioni sono state già esaminate dalla Corte,
sotto gli stessi profili che ora vengono in considerazione, con
sentenza n. 159 del 1985 e dichiarate non fondate quelle concernenti
l'art. 19 del d.l. n. 55/1983, ed inammissibili quelle aventi ad
oggetto l'art. 20, quinto, decimo e undicesimo comma, del detto decreto
legge; le stesse questioni, poi, sono state dichiarate rispettivamente
manifestamente infondate ed inammissibili con ordinanza n. 30 del 1986.
Le conclusioni raggiunte dalla Corte nelle citate pronunce valgono
anche per l'attuale giudizio.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto, sesto, decimo e
undicesimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con
modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli
artt. 3 e 53, primo comma, Cost., sollevate con l'ordinanza in epigrafe
dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno;
b) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del
d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in legge 26
aprile 1983, n. 131, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost.,
sollevate con l'ordinanza in epigrafe dalla Commissione tributaria di
primo grado di Livorno.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte