Ordinanza n. 125/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/04/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del regio
decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito
fondiario), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1984 dal
Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecco nel procedimento
civile vertente tra il Credito fondiario della Cassa di Risparmio
delle Provincie Lombarde e la s.r.l. Costruzione del Celio, iscritta
al n. 434 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecco,
con ordinanza del 3 febbraio 1984, ha denunciato, in riferimento agli
artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, l'illegittimità
dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico
delle leggi sul credito fondiario), "nella parte in cui consente
all'Istituto mutuante di espropriare l'immobile gravato da garanzia
ipotecaria e di compiere tutti gli atti inerenti nei confronti del
"debitore iscritto", cioè del debitore che ha beneficiato del mutuo,
e ciò anche se, nel frattempo, questi abbia venduto il bene";
che si è costituito il Credito fondiario della Cassa di
risparmio delle Provincie Lombarde, rappresentato e difeso dagli
avvocati Adalberto Urzi, Franco Vitale e Domenico Guidi, chiedendo,
in via principale, che la questione, in quanto fondata sul presupposto
- da ritenersi erroneo sulla base della documentazione prodotta nel
giudizio a quo - dell'omesso avviso della procedura esecutiva ai
terzi acquirenti, venga dichiarata inammissibile per difetto di
rilevanza e, in via subordinata, che la questione stessa venga
dichiarata manifestamente infondata;
e che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dal
Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde,
in quanto diretta non a provocare un esame della congruità della
motivazione sulla rilevanza, ma a richiedere alla Corte una pronuncia
implicante statuizioni influenti sul merito del giudizio a quo, deve
essere disattesa (v., implicitamente, sentenza n. 249 del 1984 e,
esplicitamente, da ultimo, sentenza n. 189 del 1986);
Che, peraltro, la questione è stata dichiarata non fondata con
sentenza n. 249 del 1984 e che nell'ordinanza di rimessione non si
rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla
Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646
(Testo unico delle leggi sul credito fondiario), sollevata, in
riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 10 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte