Ordinanza n. 125/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 703, secondo
comma, del codice di procedura civile, promossi con n. 2 ordinanze
emesse l'11 marzo ed il 26 febbraio 1996 dal tribunale di Roma, nei
procedimenti civili vertenti tra Ceccacci Filippo e Scarabotti Gino e
tra Condominio Lungomare degli Abruzzi, n. 28/C ed altri e Società
nazionale edile Vittoria ed altri, rispettivamente iscritti ai nn.
917 e 1198 del registro ordinanze e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 44, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il tribunale di Roma ha sollevato, con due distinte
ordinanze emesse, rispettivamente, il 26 febbraio e l'11 marzo 1996,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, dell'art. 703 del codice di procedura
civile, nella parte in cui, in ragione di una lettura restrittiva
imposta dall'eterogeneità della materia cautelare e possessoria,
escluderebbe la reclamabilità dei provvedimenti - concessivi e
negativi - della tutela possessoria;
che, a parere del giudice a quo, il rinvio al procedimento
cautelare uniforme contenuto nella norma impugnata non potrebbe
essere riferito all'art. 669-terdecies cod. proc. civ., che tale
reclamo prevede, con conseguente violazione degli evocati parametri;
Considerato che questa Corte ha già affermato la generale portata
dell'istituto del reclamo nel nuovo procedimento cautelare, in quanto
espressione del principio della revisio prioris instantiae e la sua
conseguente, piena applicabilità ai provvedimenti con cui si
conclude la fase sommaria del procedimento possessorio (sentenza n.
501 del 1995 e ordinanze nn. 58, 124, 203 e 359 del 1996);
che è stato in particolare chiarito come la "selettività" del
rinvio operato dall'art. 703 agli artt. 669-bis e seg. cod. proc.
civ. vada intesa nel senso dell'esclusione di quelle sole norme
incompatibili con il carattere del procedimento e con la struttura
bifasica in cui esso si articola;
che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi rispetto a
quelli a suo tempo esaminati, per cui la questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 703, secondo
comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Roma con le
ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte