Ordinanza n. 125/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 990/1969
- art. 28legge 142/1992
usata come parametro
citata
- art. 2054Codice civile
- art. 2291Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera d),
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica
legislativa apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n.
142, promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1997 dal tribunale
di Roma nel procedimento civile vertente tra Bardelli Mario e
Bardelli Gianfranco s.n.c. ed altri, iscritta al n. 389 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione della Norditalia Assicurazioni S.p.A;
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore
Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile - promosso dal
socio di una società in nome collettivo, contro la società stessa e
la compagnia di assicurazioni, al fine di ottenere il risarcimento
dei danni da lesioni personali subite in un incidente stradale nel
quale era rimasto coinvolto come trasportato su autovettura con targa
prova condotta dal fratello, la quale era stata assicurata dalla
predetta società - il tribunale civile di Roma ha sollevato, con
ordinanza del 10 gennaio 1997, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, lettera d), della legge 24 dicembre 1969,
n. 990 - nella formulazione precedente alla modifica legislativa
apportata dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 - che
escludeva dai benefici derivanti dal contratto di assicurazione
obbligatoria i soci a responsabilità illimitata, ove assicurata
fosse una società;
che, a giudizio del tribunale rimettente, la norma si porrebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché tale esclusione
non troverebbe alcuna plausibile giustificazione e costituirebbe
palese violazione del sancito principio di eguaglianza, anche tenuto
conto del rilievo preminente della tutela costituzionale del diritto
alla salute, che non tollera disparità di trattamento tra
danneggiato e danneggiato;
che, a sostegno del suo assunto, il tribunale ricorda la sentenza
di questa Corte n. 188 del 1991, la quale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 4, lettera b),
della legge n. 990 del 1969, in quanto escludente dai benefici
dell'assicurazione obbligatoria il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, ecc; e ricorda come tale articolo, proprio in
conseguenza della citata pronuncia ed in attuazione della direttiva
CEE 84/5, è stato integralmente modificato dall'art. 28 della legge
n. 142 del 1992 - peraltro inapplicabile ratione temporis alla
fattispecie - nel senso che non è considerato terzo "il solo
conducente del veicolo responsabile del sinistro";
che si è costituita la Norditalia Assicurazioni s.p.a., la quale
ha concluso per la non fondatezza della sollevata questione.
Considerato che - investita dello scrutinio di legittimità
costituzionale dell'art. 4, lettera a), della legge 24 dicembre
1969, n. 990, nella formulazione anteriore alla modifica apportata
dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, in cui era
prevista l'esclusione dai benefici derivanti dai contratti di
assicurazione obbligatoria di "tutti coloro la cui responsabilità
deve essere coperta dall'assicurazione" - questa Corte, con sentenza
n. 301 del 1996 (di cui non ha tenuto alcun conto il giudice a quo),
ha già dichiarato non fondata altra questione riguardante la
limitazione della tutela risarcitoria del coniuge trasportato,
comproprietario del veicolo;
che, in tale decisione (con considerazioni ribadite
nell'ordinanza n. 76 del 1997, di manifesta infondatezza di identiche
questioni riguardanti anche la posizione del proprietario trasportato
a bordo dell'autovettura di sua proprietà), è stato
specificatamente rilevato come la denunciata normativa trovasse un
suo congruo fondamento giuridico nell'ontologico e naturale
collegamento esistente - prima della modificazione operata dal
menzionato art. 28 della legge n. 142 del 1992, in ossequio al
principio enunciato dall'art. 1 della terza direttiva CEE 14 maggio
1990, n. 90/232 - tra l'esclusione dell'operatività della garanzia
assicurativa ed il novero dei soggetti comunque responsabili per la
circolazione dei veicoli ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 del
codice civile;
che siffatte considerazioni valgono parimenti con riguardo alla
posizione del socio illimitatamente responsabile di una società
priva di personalità giuridica;
che infatti tale socio - a stregua del sistema d'imputazione
congiunta (diretta e solidale, sebbene sussidiaria) delle
obbligazioni sociali previsto dall'art. 2291 del codice civile - non
si trova nella situazione di alterità rispetto all'ente assicurato,
necessaria per fargli assumere la veste di soggetto terzo, cioè di
estraneo al rapporto assicurativo, stante appunto la sostanziale
coincidenza tra la posizione di danneggiante e quella di danneggiato;
che dunque - esclusa anche con riguardo alla presente fattispecie
qualsiasi rilevanza della declaratoria di illegittimità
costituzionale della lettera b) dello stesso art. 4, pronunciata
dalla sentenza n. 188 del 1991 - questa Corte non può non ribadire
come debbano ritenersi non irragionevoli le opzioni legislative
succedutesi nel tempo, nel contesto del graduale ed articolato
processo evolutivo della disciplina in esame, valutato in una
prospettiva necessariamente diacronica, alla luce della quale la
scelta operata dal legislatore del 1992, se va positivamente
apprezzata come un rafforzamento della tutela della salute
costituzionalmente garantita, non può tuttavia fungere da tertium
comparationis al fine dello scrutinio di costituzionalità della
previgente disposizione censurata;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, lettera d), della legge 24 dicembre
1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),
nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata
dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte