Ordinanza n. 125/2000
Altra decisione · depositata il 27/04/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 294 e 302 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
5 ottobre 1998 dal Tribunale di Napoli - sezione per il riesame - nel
procedimento penale a carico di P. V., iscritta al n. 626 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 294 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l'obbligo del giudice di procedere tempestivamente
all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in
carcere dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento;
che il rimettente espone di essere stato investito - a norma
dell'art. 310 cod. proc. pen. - dell'appello proposto da un imputato
sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere avverso
l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento aveva respinto
la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di sopravvenuta
inefficacia della misura a causa dell'omesso interrogatorio ex
art. 294 cod. proc. pen., e la conseguente liberazione dell'imputato;
che la richiesta era stata respinta in base al rilievo che
l'arresto dell'imputato, in esecuzione dell'ordinanza che aveva
disposto la misura della custodia cautelare in carcere, era avvenuto
circa un mese dopo la trasmissione degli atti al giudice del
dibattimento e, quindi, in una fase in cui non sussisteva alcun
obbligo di procedere all'interrogatorio di garanzia previsto
dall'art. 294 cod. proc. pen;
che, a parere del rimettente, l'omessa previsione
dell'obbligo di procedere all'interrogatorio anche nel caso in cui la
misura della custodia cautelare in carcere abbia avuto esecuzione
dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento
determina, alla luce della sentenza di questa Corte n. 77 del 1997,
la violazione dei parametri costituzionali sopra menzionati.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,
questa Corte con sentenza n. 32 del 1999 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del
dibattimento il giudice procede all'interrogatorio della persona in
stato di custodia cautelare in carcere;
che, a seguito di tale sentenza, il decreto-legge 22 febbraio
1999, n. 29 (Nuove disposizioni in materia di competenza della Corte
di assise e di interrogatorio di garanzia), convertito nella legge
21 aprile 1999, n. 109, ha introdotto alcune modifiche nell'art. 294
cod. proc. pen., stabilendo, in particolare, l'obbligo di procedere
all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare fino
alla dichiarazione di apertura del dibattimento;
che le relative disposizioni transitorie prescrivono, da un
lato, che nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del decreto la misura della custodia cautelare in carcere, la cui
esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice
del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla
medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto
dall'art. 294 cod. proc. pen., dall'altro che l'obbligo di
interrogare l'imputato o escluso se, alla data di entrata in vigore
del decreto, è già stato aperto il dibattimento;
che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice
rimettente affinché verifichi se la questione sollevata sia tuttora
rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte