Ordinanza n. 126/1966
Altra decisione · depositata il 19/12/1966 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 317legge 2248/1865
- art. 25legge 2248/1865
usata come parametro
citata
- art. 26legge 272/1906
- art. 216legge 272/1906
- art. 1r.d. 1447/1912
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 317
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 giugno 1965 dal Pretore di Borgo San
Lorenzo nel procedimento penale a carico di Materassi Adriano, iscritta
al n. 145 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 191 del 31 luglio 1965;
2) ordinanza emessa il 6 dicembre 1965 dal Pretore di Caltanissetta
nel procedimento penale a carico di Orlando Benito, iscritta al n. 1
del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26 ottobre 1966 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che il Pretore di Borgo San Lorenzo, con ordinanza del
23 giugno 1965 emessa nel corso del procedimento penale contro
Materassi Adriano, e il Pretore di Caltanissetta, con ordinanza del 6
dicembre 1965 emessa nel corso del procedimento penale contro Orlando
Benito, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 317 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, in
riferimento, il primo, all'articolo 25, secondo comma, e, il secondo,
agli artt. 2, secondo comma, 25, secondo comma, 70, 76 e 77 della
Costituzione;
Considerato che sono successivamente intervenuti in materia l'art.
26 della legge 30 giugno 1906, n. 272, riprodotto nell'articolo 216 del
testo unico approvato con R. D. 9 maggio 1912, n. 1447, e l'art. 1 del
R.D.L. 18 gennaio 1932, n. 43, convertito in legge 24 marzo 1932, n.
300;
Ritenuto che ai fini di una completa valutazione della rilevanza
vanno considerate anche le predette disposizioni;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Borgo San Lorenzo e
di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1966:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte