Ordinanza n. 126/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1973 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 171/1964
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo
comma, della legge 4 aprile 1964, n. 171, sulla disciplina della
vendita delle carni fresche e congelate, promosso con ordinanza emessa
il 19 maggio 1972 dal pretore di Pontremoli nel procedimento penale a
carico di D'Angelo Salvatore, iscritta al n. 256 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del
20 settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 4
aprile 1964, n. 171, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che, come emerge dalla motivazione dell'ordinanza, la censura
concerne il terzo comma del citato art. 7, in relazione all'art. 5.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 164 del 1971, ha già
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di
detto art. 7, terzo comma, in riferimento al medesimo precetto
costituzionale;
che non vengono prospettati profili nuovi né addotti nuovi
argomenti che inducano la Corte a modificare la sua decisione.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 4 aprile 1964, n.
171 (Modificazioni al r.d.l. 26 settembre 1930, n. 1458, sulla
disciplina della vendita delle carni fresche e congelate), sollevata
con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Pontremoli, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con
sentenza n. 164 del 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 glugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte