Ordinanza n. 126/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/04/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 73legge 685/1975
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73, secondo
comma, legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre
1984 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di
Martinoli Maria Grazia ed altra, iscritta al n. 48 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 119 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 5
ottobre 1984, nel procedimento penale a carico di Martinoli Maria
Grazia ed altra ha ritenuto non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 73, secondo comma, della legge
22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), in relazione all'art. 3 della Costituzione, in
quanto verrebbero ad essere diversamente trattate ipotesi
sostanzialmente simili.
Considerato che nella richiamata ordinanza di rimessione manca
qualsiasi riferimento atto ad individuare la cennata fattispecie,
sicché risulta eluso, anche ai fini di motivazione della rilevanza, il
disposto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87;
Visto l'art. 26, secondo comma, della ridetta legge n. 87 del 1953.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 73, secondo comma, della legge 22 dicembre
1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in
epigrafe, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte