Ordinanza n. 126/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 111Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 263-terd.P.R. 447/1988
citata
- art. 324Codice di procedura penale
- art. 309Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 309, commi nono e decimo, e 324, comma settimo, del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27
dicembre 1991 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento
penale a carico di Gelli Licio ed altri, iscritta al n. 746 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50 prima serie speciale dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Giuseppe Pesce ed
altri 104 indagati, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria -
chiamato a pronunciarsi su richieste di riesame proposte da indagati
avverso decreti di sequestro emessi dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palmi - ha sollevato, con ordinanza del 27
dicembre 1991 (R.O. n. 746/1992), questione di legittimità
costituzionale degli artt. 309, commi nono e decimo, e 324, comma
settimo, del codice di procedura penale per violazione degli artt.
97, primo e secondo comma, 24, 111, primo comma, e 3 della
Costituzione;
che nell'ordinanza di rinvio il Tribunale remittente afferma
che, nel termine di dieci giorni previsto dagli artt. 324 e 309 del
codice di procedura penale per il riesame delle ordinanze che
dispongono una misura coercitiva, è stato possibile portare a
compimento solo il giudizio, relativamente più urgente, riguardante
i ricorsi degli indagati sottoposti a custodia cautelare
(cinquantotto su sessantadue), mentre è risultato impossibile
completare la procedura ed adottare una decisione su quattro ricorsi
presentati da indagati non sottoposti a misura coercitiva personale;
che la mancata adozione di una decisione sarebbe dovuta alla
particolare complessità dei procedimenti, all'esiguità
dell'organico di magistrati e personale ausiliario della seconda
sezione penale del Tribunale di Reggio Calabria ed ai tempi
ridottissimi - e perciò sospetti di illegittimità costituzionale -
concessi al collegio giudicante dagli artt. 324 e 309 del codice di
procedura penale;
che le norme impugnate sarebbero innanzitutto in contrasto con
l'art. 24 della Costituzione, perché - secondo il giudice remittente
- il principale interesse dell'indagato nel nuovo rito è " quello di
conseguire una decisione del giudice del riesame certo il più
possibile rapida, ma prima ancora .. accuratamente ponderata", mentre
il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di
riesame (decorrente dalla ricezione degli atti da parte del
Tribunale) risulterebbe meramente teorico e del tutto inadeguato, da
un lato perché eroso dalle operazioni, a volte particolarmente
complesse, di notificazione agli imputati ed ai loro difensori degli
avvisi della data fissata per l'udienza e, dall'altro, perché l'art.
309, nono comma, del codice di procedura stabilisce che gli atti
restano depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza "con
conseguente preclusione per i componenti del collegio di riesame di
prenderne visione e di curarne lo studio";
che inoltre le disposizioni impugnate violerebbero l'art. 97
della Costituzione non essendo conforme al precetto di buon andamento
dell'amministrazione una organizzazione del lavoro giudiziario
caratterizzata da rilevanti disfunzioni connesse al regime della
comunicazione e della notificazione degli avvisi "la cui inosservanza
comporta la nullità del procedimento camerale e .. la conseguente
perenzione della misura cautelare ex art. 309, ultimo comma, del
codice di procedura penale";
che la normativa denunciata si porrebbe, sempre secondo il
giudice remittente, in contrasto anche con il precetto dettato
dall'art. 111, primo comma, della Costituzione sia perché la
facoltà riconosciuta all'indagato di indicare i motivi della
richiesta di riesame non contestualmente alla presentazione del
ricorso e la conseguente possibilità che il collegio sia investito
della cognizione dei motivi di riesame solo all'udienza camerale
ostacolerebbero l'adempimento dell'obbligo di motivazione
dell'ordinanza collegiale, sia perché le norme impugnate -
consentendo al Tribunale del riesame di annullare o riformare il
provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati
o di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella
motivazione del provvedimento stesso - renderebbero necessario che il
Tribunale del riesame, dopo aver ricevuto gli atti il giorno
dell'udienza, debba prendere visione dell'intero incartamento
processuale a pochi giorni di distanza dalla scadenza del termine;
che, infine, vi sarebbe un contrasto delle norme impugnate con
il principio di ragionevolezza, essendo "i mezzi apprestati
(essenzialmente temporali) ... evidentemente inadeguati ai fini pur
vincolanti prescritti (esame delle motivazioni dedotte e rinvenimento
di altre presenti agli atti ed ignote alle parti)";
che, ad avviso del giudice remittente, la Corte potrebbe
risolvere la questione di legittimità costituzionale fissando la
decorrenza del termine di dieci giorni previsto per il riesame dalla
data dell'udienza e non più come attualmente avviene "dalla
ricezione degli atti";
che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile ed, in subordine, infondata;
Considerato che, in base al combinato disposto dell'art. 309,
decimo comma, e 324, settimo comma, del codice di procedura penale,
la mancata adozione, nel termine di dieci giorni dalla ricezione
degli atti, della decisione del Tribunale sulla richiesta di riesame
di un provvedimento di sequestro determina l'immediata caducazione
del provvedimento impugnato;
che - contrariamente a quanto assume il giudice remittente - la
previsione di un termine perentorio per l'adozione della decisione
sulla richiesta di riesame non può dirsi lesiva del diritto di
difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, ma realizza, al
contrario, una forma di tutela del soggetto che ha impugnato il
sequestro, evitando che questi possa essere in alcun modo danneggiato
da inadempienze o ritardi dell'autorità giudiziaria;
che neppure può dirsi violato l'art. 97 della Costituzione
giacché le disfunzioni e gli intralci all'attività giudiziaria
lamentati nell'ordinanza di rimessione costituiscono - per
riconoscimento dello stesso giudice a quo - il frutto di deficienze
dell'organico dei magistrati e del personale ausiliario nonché di
carenze organizzative degli uffici coinvolti nella procedura di
riesame, ma non sono direttamente imputabili alle norme denunciate;
che le disposizioni procedurali impugnate non si pongono in
contrasto con l'art. 111, primo comma, della Costituzione giacché
non rendono impossibile la motivazione della decisione adottata, che
deve essere correlata ai tempi a disposizione del Tribunale ed alle
complessive modalità di svolgimento della procedura di riesame;
che la fissazione di un termine di dieci giorni, decorrente
dalla data di ricezione degli atti, non si presenta irragionevole in
relazione alle operazioni che devono essere svolte dal giudice del
riesame, tanto più ove si consideri che
le norme impugnate hanno considerevolmente elevato il termine di tre
giorni (prorogabile per altri tre) già previsto per la procedura di
riesame dall'art. 263- ter del codice di procedura penale abrogato;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 309, commi nono e decimo, e 324, comma
settimo, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento
agli artt. 24, 97, 111, primo comma, e 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte