Ordinanza n. 126/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/05/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 73d.P.R. 616/1977
citata
- art. 127Costituzione
- art. 4d.P.R. 616/1977
- art. 31legge 87/1953
- art. 1legge 742/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione
Marche, riapprovata dal Consiglio regionale il 16 luglio 1996,
recante: "Disciplina regionale della bonifica - Attribuzione di
funzioni alle provincie in attuazione della legge 8 giugno 1990, n.
142 - Soppressione dei consorzi di bonifica", promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 2 agosto
1996, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 36
del registro ricorsi 1996;
Visto l'atto di costituzione della regione Marche;
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ricorso notificato il 2 agosto 1996 e depositato
il 24 agosto 1996, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
promosso giudizio di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art.
127 della Costituzione, nei confronti della legge della regione
Marche, approvata dal Consiglio regionale il 19 marzo 1996 e
riapprovata il 16 luglio 1996, avente ad oggetto "Disciplina
regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in
attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei
consorzi di bonifica", per violazione dell'art. 117 della
Costituzione;
che in particolare, secondo il ricorrente, la legge regionale,
operando il trasferimento alle province delle funzioni relative alla
realizzazione e alla gestione delle opere di bonifica e di
irrigazione, come risulta dagli artt. 3, 7, 8 e 13, violerebbe i
principi fondamentali della legislazione statale in materia di
bonifiche, in forza dei quali tali funzioni devono essere affidate ai
consorzi di bonifica, nonché i principi fondamentali della legge
sulle autonomie locali, che vieterebbero di attribuire alle province
compiti di competenza ultraprovinciale;
che inoltre, sempre ad avviso del ricorrente, la previsione della
soppressione di tutti i consorzi di bonifica sarebbe in contrasto con
l'art. 73 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale consentirebbe
alle regioni solo la soppressione di singoli consorzi; e la
previsione, nell'art. 4 della legge, della costituzione di un
comitato di rappresentanza delle categorie interessate alla
esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica
violerebbe a sua volta l'art. 73 del medesimo decreto, che ha
trasferito alle regioni solo le funzioni dello Stato nei confronti
dei consorzi di bonifica, non le funzioni dei consorzi stessi, i
quali si configurerebbero come strumenti di autogoverno delle
categorie interessate, non sostituibili da una rappresentanza
chiamata ad esprimere semplici pareri;
che si è costituita la regione Marche, chiedendo che la
questione sollevata sia dichiarata infondata, ed eccependo altresì,
in una successiva memoria, la inammissibilità del ricorso perché
depositato in cancelleria oltre il termine di dieci giorni dalla
notifica, prescritto dall'art. 31, ultimo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87;
che la difesa del Presidente del Consiglio, in una memoria
successivamente presentata, ha sostenuto che il deposito del ricorso
non sarebbe tardivo, perché nessun termine sarebbe previsto
dall'art. 23, primo comma, delle norme integrative per i giudizi
dinanzi alla Corte, e comunque il termine indicato dall'art. 32
(recte: 31) della legge n. 87 del 1953 sarebbe stato rispettato, in
quanto dovrebbe ritenersi applicabile la sospensione feriale dei
termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742;
Considerato che il ricorso del Presidente del Consiglio, notificato
il 2 agosto 1996, è stato depositato oltre il termine di dieci
giorni dalla notifica, stabilito dall'art. 31, terzo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, termine che deve ritenersi, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, perentorio (ordinanze n. 71
del 1986, n. 139 del 1987, n. 528 del 1988);
che la sospensione feriale è prevista dall'art. 1, primo comma,
della legge 7 ottobre 1969, n. 742, solo quanto ai "termini
processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle
amministrative", e pertanto non si applica, in assenza di una norma
che vi si riferisca, ai giudizi davanti a questa Corte (cfr. sentenze
n. 30 del 1973, n. 174 del 1974, n. 239 del 1982, n. 215 del 1986, n.
233 del 1993);
che, conseguentemente, la questione sollevata è manifestamente
inammissibile per tardività del deposito del ricorso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge della regione Marche
riapprovata il 16 luglio 1996, avente ad oggetto "Disciplina
regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in
attuazione della legge 8 giugno 1990, n.142. Soppressione dei
consorzi di bonifica", sollevata, in riferimento all'art. 117 della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte