Ordinanza n. 126/2002
Altra decisione · depositata il 16/04/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
- art. 12Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 3Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
- art. 9legge cost. 2/1967
- art. 37legge 97/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di
ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito dell'Ordinanza emessa il Tribunale di Taranto,
sezione I penale, del 18 febbraio 1998, in un procedimento penale a
carico dell'on. Giancarlo Cito, con la quale è stata rigettata una
istanza di rinvio di udienza dibattimentale, non considerando
impedimento assoluto il diritto-dovere del deputato di assolvere il
mandato parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in
Assemblea, della sentenza del Tribunale di Taranto 18 febbraio -
13 marzo 1998, n. 202/1998, che ha definito il procedimento stesso,
nonché delle sentenze n. 85/2000 del 21 ottobre 1999 - 10 marzo 2000
della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e
n. 390/2001 del 15 febbraio - 19 marzo 2001 della Corte di
cassazione, sezione V penale, che hanno confermato la decisione sul
rigetto della istanza predetta, promosso della Camera dei deputati,
con ricorso depositato il 25 maggio 2001 e iscritto al n. 193 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ricorso depositato il 25 maggio 2001 la Camera
dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei confronti del Tribunale di Taranto, sezione I penale, della
Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e della
Corte di cassazione, sezione V penale;
che - come riferisce la Camera ricorrente - in un
procedimento penale pendente nei confronti del deputato Giancarlo
Cito per il reato di diffamazione, il Tribunale di Taranto, sezione I
penale, respingeva, con ordinanza pronunciata nell'udienza
dibattimentale del 18 febbraio 1998, un'istanza presentata dal
difensore del deputato il giorno precedente l'udienza, con la quale
si chiedeva di considerare giustificata l'assenza dell'imputato
perché dovuta a legittimo impedimento a comparire, in considerazione
del suo diritto-dovere di partecipare all'attività parlamentare e in
particolare di essere presente alle votazioni in Assemblea della
Camera dei deputati nei giorni 17, 18, 19 e 20 febbraio 1998, come
comprovato dal calendario dei lavori parlamentari presentato al
Tribunale, il quale peraltro motivava la propria decisione affermando
sia che l'istanza era tardiva sia che, comunque, essendo la seduta
delle votazioni per il giorno 18 febbraio fissata a partire dalle ore
sedici, l'imputato avrebbe potuto comparire nella mattinata e
chiedere che il suo processo fosse trattato con precedenza;
che, così disponendo, l'ordinanza in questione - osserva la
ricorrente - non ha tenuto in considerazione il fatto che il deputato
era impegnato nelle votazioni in assemblea già dal giorno precedente
l'udienza, cioè dal 17 febbraio, giorno in cui i lavori si erano
protratti fino a ora notturna; né - aggiunge la Camera - il
Tribunale, immediatamente dopo, ha ritenuto di ritornare,
revocandola, sulla propria decisione, allorché di dette ultime
circostanze era stata data informazione con un fax inviato quello
stesso giorno dall'imputato, il quale comunicava l'ordine del giorno
della seduta (con votazioni) del giorno 18 febbraio e riferiva di
come egli si fosse trovato impegnato in votazioni sin dalla sera del
giorno precedente;
che con sentenza del medesimo giorno 18 febbraio 1998,
depositata il successivo 13 marzo, il Tribunale di Taranto condannava
l'imputato per il reato di diffamazione, rinviando espressamente,
nella motivazione, alla propria ordinanza con cui era stata respinta
l'istanza di rinvio dell'udienza;
che, in sede di gravame, la Corte d'Appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, ha rigettato l'eccezione di nullità
dell'ordinanza del Tribunale del 18 febbraio 1998 formulata
dall'interessato, da un lato ritenendo che l'istanza originaria fosse
tardiva - ma facendo riferimento testuale non già all'istanza
presentata dal difensore il giorno prima dell'udienza, bensì al fax
trasmesso dall'imputato il giorno stesso dell'udienza - e dall'altro
escludendo che l'impegno parlamentare rivestisse il carattere di
impedimento assoluto a comparire, affermando che l'imputato sarebbe
stato chiamato a votare in giorni diversi da quello in cui era
fissata l'udienza, cioè nei giorni 17 e 20 febbraio; una
affermazione quest'ultima - si osserva nel ricorso della Camera dei
deputati - non sorretta da alcun dato obiettivo, tenuto conto che il
calendario settimanale delle sedute era identico nei contenuti per
tutti e quattro i giorni e che l'ordine del giorno della seduta
decisiva, cioè del giorno 18, indicava che le votazioni si sarebbero
svolte a partire dalle ore sedici e venti;
che la Corte di cassazione, sezione V penale, ha confermato
il giudizio d'appello, compreso il rilievo circa la tardività
dell'istanza; nella propria decisione la Corte di cassazione, oltre
ad affermare che la pronuncia del giudice di merito si sottraeva al
controllo di legittimità, per avere argomentato al riguardo con
"proposizioni logicamente e giuridicamente ineccepibili", aggiungeva
sul punto che "l'indiscriminata valenza dell'impedimento di natura
parlamentare paralizzerebbe la definizione del procedimento", che "il
delicato equilibrio tra la funzione giurisdizionale e quella
parlamentare trova contemperamento nel bilanciamento degli interessi
configgenti, operato di volta in volta dal giudice, sulla scorta
della situazione processuale" e infine che "la definizione del
processo in tempi ragionevoli non soddisfa solo l'interesse punitivo
[...] dello Stato e le legittime aspettative della persona offesa, ma
anche l'interesse dello stesso imputato, ove questo non si proponga
fini dilatori";
che la ricorrente Camera dei deputati - affermata la propria
legittimazione attiva al ricorso e quella passiva degli organi
giurisdizionali - motiva circa l'ammissibilità, sul piano oggettivo,
del conflitto, la materia del quale è data, nella specie, dalla
esigenza di delimitare le attribuzioni costituzionali del potere
giudiziario (di trattare e concludere i processi innanzi a esso
pendenti) a fronte delle esigenze di funzionalità e delle
prerogative di autonomia e indipendenza del potere legislativo,
incise dalla pretesa del primo di disconoscere al deputato il
carattere di impedimento a comparire a una udienza per adempiere alle
proprie funzioni di parlamentare;
che, premesse diverse considerazioni quanto alla sussistenza
dell'interesse a ricorrere e agli aspetti preliminari di
ammissibilità del conflitto, la ricorrente osserva che nel caso in
esame si rivela la netta divergenza di vedute tra la Camera e gli
organi giurisdizionali, nella contrapposizione tra un ordine del
giorno delle sedute del periodo 17 - 20 febbraio 1998 da cui ha
origine il dovere del parlamentare di prendere parte alle votazioni,
e una serie di pronunce giurisdizionali che, seppure variamente
argomentate, convergono nel negare a questi stessi impegni
parlamentari il carattere di impedimento assoluto a partecipare
all'udienza del processo penale;
che viceversa la ricorrente chiede che venga considerato, per
i propri componenti, impedimento assoluto a comparire all'udienza del
processo penale l'esercizio della funzione parlamentare e "in
particolare" l'esercizio del diritto di voto in Assemblea o anche in
Commissione legislativa;
che le decisioni dei giudici di merito di primo grado e di
appello per le quali è promosso conflitto, se pure non prendono
posizione circa la questione di principio, attinente al rilievo
processuale della posizione dell'imputato che sia impegnato in
attività parlamentare, comunque hanno per effetto comune quello di
negare la natura di impedimento assoluto alla partecipazione del
deputato a votazioni in Assemblea, ovvero di subordinarne il
riconoscimento ad apprezzamenti del giudice, secondo considerazioni
del singolo caso concreto;
che la pronuncia della Corte di cassazione invece enuclea
esplicitamente il principio secondo il quale spetta al giudice
operare di volta in volta, in base appunto alla concreta situazione
processuale, il contemperamento tra le esigenze della funzione
giurisdizionale e di quella parlamentare, così da far dipendere il
riconoscimento o il disconoscimento dell'impedimento funzionale da
considerazioni del singolo caso, che potrebbero di volta in volta
mutare - ad esempio, ammettendo l'impedimento per attività
parlamentari diverse dal voto e viceversa negandolo per l'esercizio
del voto -, con una considerazione indistinta di equiordinazione, in
linea di principio, di tutte le attività nelle quali si realizza la
funzione parlamentare;
che secondo la Camera la pretesa della giurisdizione, di
considerare tra loro fungibili le attività di un parlamentare e di
rimettere al giudice l'apprezzamento di una di esse come impedimento
assoluto, finisce per compromettere l'autonomia e la stessa
funzionalità della Camera di appartenenza del parlamentare,
menomando il libero esercizio del mandato rappresentativo, in
violazione degli artt. 64, 68 e 72 della Costituzione, disconoscendo
la peculiarità delle votazioni in Assemblea, poiché il voto è una
attività personalissima, non delegabile, sulla quale il singolo
deputato non può influire quanto al momento del suo svolgimento,
cosicché tra esso e le altre pur rilevanti attività parlamentari
(discussioni, interventi programmati, atti del sindacato ispettivo)
sussiste una differenza qualitativa, potendo le altre attività
tipiche essere modulate nei loro tempi anche in via di prassi, mentre
lo stesso non vale per l'attività di votazione, che è indisponibile
dal singolo deputato e i cui tempi non sono rinviabili; ciò che
dimostra come il voto sia atto che attiene immediatamente alla
funzione costituzionalmente assegnata alle Camere, la cui limitazione
dunque, sempre secondo la ricorrente, rappresenta una incisione nel
pieno e libero espletamento di quella stessa funzione, garantita nel
suo svolgimento, autonomo e senza condizionamenti esterni, dai
menzionati artt. 64, 68 e 72 della Costituzione;
che, svolgendo un ulteriore profilo, la Camera rileva che gli
atti che hanno originato il conflitto compromettono la stessa
funzionalità della Camera, mettendo a rischio la formazione del
quorum richiesto di volta in volta per la deliberazione parlamentare,
in violazione delle norme della Costituzione e delle altre leggi
costituzionali (artt. 64, primo e terzo comma; 73, secondo comma; 79,
primo comma; 83, terzo comma; 90, secondo comma; 138, primo e terzo
comma, della Costituzione; art. 12 della legge costituzionale
11 marzo 1953, n. 1; art. 3 della legge costituzionale 22 novembre
1967, n. 2; artt. 9, comma 3, e 10, comma 3, della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1) che richiedono per talune
delibere o votazioni particolari maggioranze, assolute o qualificate,
come in tema di approvazione dei regolamenti, di dichiarazione di
urgenza di una legge, di approvazione di amnistia e indulto, di
elezione del Presidente della Repubblica, di elezione dei giudici
costituzionali, di messa in stato d'accusa del Presidente della
Repubblica, di autorizzazione a procedere per i reati dei ministri,
di approvazione di leggi costituzionali;
che la Camera ricorrente lamenta inoltre la coartazione della
libertà del mandato parlamentare, in violazione degli artt. 67 e 68
della Costituzione, dato che le prerogative dei parlamentari sono
stabilite non nell'interesse individuale dei singoli ma in funzione
dell'integrità della posizione costituzionale della istituzione di
appartenenza, cosicché, ogni volta che sia leso il libero esercizio
del mandato garantito dalle citate disposizioni costituzionali, si ha
una corrispondente violazione dell'autonomia delle Camere di
appartenenza: nel caso specifico, le determinazioni giurisdizionali
avrebbero inciso sulla libertà di mandato del parlamentare,
costretto alla scelta tra due differenti diritti, quello di
partecipare alle votazioni e quello di essere presente nel processo
che lo riguarda;
che la Camera rileva altresì la mancanza, nelle pronunce
giurisdizionali che danno luogo al conflitto, di un adeguato
bilanciamento tra le esigenze della giurisdizione e quelle della
funzionalità, dell'autonomia e dell'indipendenza del Parlamento, in
quanto le decisioni, negando (direttamente, quelle dei giudici di
merito; indirettamente, con l'affermazione di principio, quella della
Corte di cassazione) il carattere di impedimento assoluto
dell'attività di votazione, hanno sacrificato integralmente le
seconde alle prime, non potendosi ravvisare alcun corretto
bilanciamento nell'imposizione al deputato della scelta tra le due
sedi, secondo un criterio inidoneo a raggiungere un ragionevole
contemperamento tra i due ordini di interessi, i quali d'altra parte
non si pongono neppure sul medesimo piano, dato che uno è un diritto
soggettivo pieno e individuale, il diritto alla difesa, l'altro è un
diritto-dovere di carattere funzionale eccedente la dimensione del
singolo;
che pertanto, anche a riconoscere il fondamento
costituzionale dell'esigenza di efficienza e celerità del processo -
prosegue la Camera - non potrebbe per ciò solo giustificarsi il
sacrificio della autonomia e indipendenza e perfino della stessa
funzionalità del Parlamento, attribuendo, come è invece avvenuto,
alle forme di esercizio del mandato parlamentare un significato
"dilatorio", e anche questo rilievo varrebbe a far considerare del
tutto inadeguato il criterio di giudizio adottato dai giudici,
poiché il calendario dei lavori parlamentari, e l'ordine del giorno
che ne è espressione, costituiscono determinazioni che il
parlamentare è tenuto a rispettare e non è abilitato a modificare,
traducendosi in esse il contemperamento delle esigenze dei diversi
soggetti costituzionali interessati all'organizzazione dei lavori
delle Camere, a garanzia di ciascuno di essi e di tutti, maggioranza,
opposizione, governo; è dunque impropria, afferma la ricorrente, la
pretesa di subordinare queste attività all'esercizio della
giurisdizione penale, valendo semmai (art. 68 della Costituzione)
l'esigenza opposta;
che infine la Camera ricorrente lamenta la violazione del
principio di leale collaborazione tra poteri e del dovere di lealtà
e correttezza, ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza
costituzionale e valevole anche in relazione al potere giudiziario,
in quanto le affermazioni che portano a rigettare l'istanza difensiva
di rinvio sarebbero incongrue, sotto numerosi aspetti: il Tribunale
fa riferimento a una istanza presentata dal difensore il giorno prima
dell'udienza, dunque non qualificabile come tardiva; la Corte
d'appello fa invece riferimento a un fax dell'imputato, trasmesso lo
stesso giorno dell'udienza, senza prendere in considerazione
l'istanza difensiva del giorno precedente; il Tribunale, pur avendo a
disposizione il calendario settimanale dei lavori e l'ordine
delgiorno della seduta del 18 febbraio 1998, non ne deduce che
l'imputato fosse impegnato nelle votazioni fino alle ore ventitré
del giorno precedente l'udienza, benché tale circostanza, risultante
dai documenti trasmessi, fosse essenziale nel senso di rendere non
praticabile la soluzione prospettata dall'organo giudiziario, di
presentarsi nella mattinata del giorno 18 febbraio per chiedere la
trattazione del processo con precedenza sugli altri; proprio per
sottolineare che l'impegno parlamentare riguardava sia la sera del 17
che il primo pomeriggio del 18 febbraio, l'imputato aveva spedito un
fax, ma il Tribunale non aveva ritenuto di riconsiderare la propria
decisione adottata con l'ordinanza; dal suo canto, la Corte d'appello
mostra di accorgersi dell'impegno delle votazioni per la sera del 17,
ma sembra ritenere che le votazioni concernessero solo il giorno 20,
nonostante che il calendario della settimana (17-20 febbraio) avesse
un contenuto comune e soprattutto nonostante che l'ordine del giorno
del 18 prevedesse espressamente votazioni in Aula; infine, la Corte
di cassazione sembra evocare potenziali utilizzazioni dilatorie
dell'impedimento, quando risulta che nell'intero processo penale di
cui si tratta l'impedimento venne fatto valere esclusivamente in una
circostanza, cioè appunto per l'udienza del 18 febbraio 1998;
che, per i rilievi esposti, la Camera solleva conflitto di
attribuzioni chiedendo:
a) di dichiarare che non spetta al Tribunale di Taranto,
sezione I penale, né alla Corte d'appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, né alla Corte di cassazione, V sezione
penale, negare che per il deputato Giancarlo Cito costituisca
impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza dibattimentale
in data 18 febbraio 1998 dinanzi al Tribunale di Taranto il
diritto-dovere di assolvere il mandato parlamentare, partecipando
alle votazioni dell'Assemblea indette per lo stesso giorno;
b) "in particolare, che non spetta alla Corte di
cassazione, V sezione penale, il dichiarare riservato al
bilanciamento del giudice penale, alla stregua delle risultanze
processuali, il giudizio sulla spettanza del carattere di impedimento
assoluto a partecipare all'udienza alla situazione dell'imputato
parlamentare che sia impegnato in votazioni in Assemblea concomitanti
con l'udienza penale";
c) di annullare, per l'effetto, l'ordinanza 18 febbraio
1998 del Tribunale di Taranto, sezione I penale; la sentenza
18 febbraio - 13 marzo 1998, n. 202, del medesimo Tribunale; la
sentenza 21 ottobre 1999 - 10 marzo 2000, n. 85, della Corte
d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e la sentenza
15 febbraio - 19 marzo 2001, n. 390, della Corte di cassazione,
sezione V penale.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 97,
a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in
quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore
decisione, anche relativamente all'ammissibilità;
che, sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei deputati è
legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la
volontà del potere cui appartiene;
che del pari deve essere riconosciuta la legittimazione degli
organi giudiziari che hanno adottato i provvedimenti in relazione ai
quali è promosso il conflitto di attribuzione a essere parti del
medesimo, poiché, come ripetutamente affermato da questa Corte (da
ultimo, ordinanze n. 84, n. 37 e n. 6 del 2002), i singoli organi
giurisdizionali sono legittimati, nell'esercizio della funzione a
essi assegnata dalla Costituzione ed esercitata in piena
indipendenza, a essere parti nei conflitti costituzionali in
questione;
che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente
Camera dei deputati lamenta la lesione della sfera di attribuzioni a
essa costituzionalmente garantite in ragione del mancato
riconoscimento, da parte degli organi giurisdizionali indicati nella
parte narrativa, del legittimo impedimento a comparire all'udienza
penale di un proprio componente impegnato in votazioni in Assemblea;
che dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le
norme costituzionali che regolano la materia, come prescritto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei
deputati nei confronti del Tribunale di Taranto, sezione I penale,
della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e
della Corte di cassazione, sezione V penale, con il ricorso indicato
in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al Tribunale di Taranto, sezione I penale,
alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto e alla
Corte di cassazione, sezione V penale, entro il termine di sessanta
giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere
successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il
termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,
terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte