Ordinanza n. 127/1972
Altra decisione · depositata il 06/07/1972 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 81Costituzione
- art. 18legge 62/1953
- art. 34legge 62/1953
- art. 67legge 62/1953
- art. 2legge 291/1961
citata
- art. 117legge 62/1953
- art. 123legge 62/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 6
luglio 1971, n. 2, riapprovata dal Consiglio regionale del Veneto il 13
ottobre 1971, recante "Trattamento economico di missione per i
Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, per i membri della
Giunta, nonché per i Consiglieri regionali", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 29 ottobre 1971,
depositato in cancelleria l'8 novembre successivo ed iscritto al n. 23
del registro ricorsi 1971.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Veneto;
udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1972 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con il ricorso sopra indicato, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale, riapprovata dal
Consiglio regionale del Veneto il 13 ottobre 1971, recante "Trattamento
economico di missione per i Presidenti del Consiglio e della Giunta
regionale, per i membri della Giunta, nonché per i Consiglieri
regionali";
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la
dichiarazione d'illegittimità costituzionale del provvedimento
impugnato per violazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, nonché degli artt. 117 e 123 della Carta in relazione
agli artt. 18 e 34 dello Statuto regionale, all'art. 67 della legge 10
febbraio 1953, n. 62, alla legge 15 aprile 1961, n. 291, ed all'art. 2
della legge 8 aprile 1952, n. 212;
che al detto ricorso resisteva la Regione del Veneto, a mezzo del
Presidente della Giunta regionale, difeso dagli avvocati Leopoldo
Mazzarolli e Guido Viola con deduzioni del 29 novembre 1971;
che, con atto del 10 marzo 1972, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata
dalla Giunta regionale con deliberazione del 24 maggio 1972.
Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve
dichiararsi estinto per avvenuta rinuncia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte