Ordinanza n. 127/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1973 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 833/1969
- art. 56d.l. 745/1970
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle
locazioni degli immobili urbani), così come modificato dall'art. 56
del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970,
n. 1034, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1972 dal pretore di
Torino nel procedimento civile vertente tra la Società unione
subalpina di assicurazioni e De Ambrosi Piero, iscritta al n. 240 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 219 del 23 agosto 1972.
Visto l'atto di Costituzione di De Ambrosi Piero;
udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che, con ordinanza 9 marzo 1972, emessa nel procedimento
civile vertente fra la società Unione subalpina di assicurazione e De
Ambrosi Piero, il pretore di Torino, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26
novembre 1969, n. 833, così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26
ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 novembre 1970, n. 1034, in
riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione, rilevando che le norme impugnate, nella parte in cui
dispongono la proroga delle locazioni purché il conduttore o il
subconduttore ed i componenti la famiglia anagrafica siano iscritti ai
fini dell'imposta complementare per un reddito non superiore a lire
2.500.000, si risolverebbero in una elisione della tutela del diritto
di proprietà ed in una violazione del diritto di difesa, attribuendo
valore vincolante all'accertamento dell'ufficio imposte senza concedere
al locatore la possibilità di provare l'inattendibilità
dell'accertamento stesso;
che nel presente giudizio si è costituito il De Ambrosi per
contestare l'esattezza delle argomentazioni dell'ordinanza di
riammissione.
Considerato che con sentenza n. 132 del 3 luglio 1972 questa Corte
ha dichiarato l'illegittimità, in riferimento agli stessi articoli
della Costituzione, delle norme sopraindicate nella parte in cui non
riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di
un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli
dell'imposta complementare per l'anno 1969; nonché nella parte in cui
negano rilevanza alle variazioni del detto reddito eventualmente
sopravvenute;
che, attesa la suddetta già avvenuta dichiarazione di
illegittimità, è superfluo indagare se l'unicità del parametro di
lire 2.500.000, assunto a requisito per la proroga delle locazioni, non
determini una ulteriore violazione del principio di uguaglianza, per
l'asserita diversità del reddito, a seconda della località in cui si
trova l'immobile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre
1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani),
così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, questione sollevata
dall'ordinanza del pretore di Torino 9 marzo 1972 e già decisa con
sentenza n. 132 del 3 luglio 1972, che ha dichiarato la parziale
illegittimità delle norme impugnate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte