Ordinanza n. 127/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/04/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 825/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, n. 4,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e art. 6, comma secondo, del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza
emessa il 24 settembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Firenze sul ricorso di Gherardi Alberto, iscritta al n. 387 del
registro 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 'della Repubblica
n. 253 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Firenze,
con ordinanza emessa il 24 settembre 1981 (ma pervenuta alla Corte solo
il 20 aprile 1983), ha denunciato gli artt. 6 n. 4 della legge 9
ottobre 1971, n. 825 e 6, secondo comma, penultimo periodo, del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643, "nella parte in cui" - al fine della
determinazione dell'incremento di valore assoggettabile all'INVIM - "si
stabilisce che per i trasferimenti assoggettati all'IVA si assumono
quale valore finale o iniziale i corrispettivi determinati per
l'applicazione di detta imposta", cioè "indici di valore che sono
praticamente rappresentati dal prezzo e non sono espressione
equivalente a quella del valore venale", per contrasto con gli artt. 3
e 53 Costituzione: in quanto ne deriverebbe un trattamento tributario
ingiustificatamente più favorevole "in relazione a situazioni
giuridiche oggettivamente identiche e diversificate solo con
riferimento al fatto che il cedente o alienante sia soggetto all'IVA":
e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, eccependo l'irrilevanza e, in subordine,
l'infondatezza della proposta impugnativa.
Considerato che, come emerge dalla narrativa della stessa ordinanza
di rinvio, nel procedimento a quo avente ad esclusivo oggetto
l'ammontare delle spese incrementative di cui all'art. 11 D.P.R. 643/72
- non V'è contrasto sulla determinazione dei valori iniziale e finale
dell'immobile compravenduto: onde la sollevata questione (per altro
sostanzialmente identica ad altra già dichiarata non fondata con
sentenza - n. 262/1983 di questa Corte) è comunque del tutto
ininfluente al fine del decidere, il che ne comporta la manifesta
inammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 6 n. 4 della legge 9 ottobre
1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma tributaria) e 6, secondo
comma, penultimo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte