Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Pretore

di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Indrieri

Francesco, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1988, e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima

serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza 23 giugno 1988 il Pretore di

Sampierdarena sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 341 codice penale, con riferimento agli artt. 27, comma

terzo, e 3, comma secondo della Costituzione,

che rappresentava il Pretore nell'ordinanza l'inapplicabilità

alla fattispecie in esame delle sanzioni sostitutive di cui al

procedimento ex art. 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689, a causa

dell'elevato minimo edittale della pena;

che uguale ostacolo - secondo il Pretore - il detto minimo

opponeva all'applicabilità delle sanzioni sostitutive di cui

all'art. 53 della stessa legge, eccezion fatta per quella della

semidetenzione;

che un siffatto trattamento sanzionatorio edittale doveva,

perciò, considerarsi eccessivo e del tutto sproporzionato in

relazione a talune concrete manifestazioni della fattispecie, in

ordine alle quali veniva a risultare impeditivo rispetto alle

finalità di rieducazione del condannato e di risocializzazione,

così violandosi il principio di cui all'art. 27, comma terzo, della

Costituzione;

che, peraltro, pari violazione veniva a verificarsi quanto

all'art. 3 della Costituzione a causa dell'irragionevolezza di un

minimo così elevato, specie se confrontato con quelli di altre

fattispecie molto più gravi dell'oltraggio;

che, pertanto, il Pretore, lamentando che già in una precedente

analoga questione aveva, fra l'altro, adombrato il riferimento

all'art. 27 della Costituziuone, e per gli stessi motivi, senza che

la Corte si fosse sul punto pronunziata, chiedeva declaratoria

d'illegittimità costituzionale dell'articolo impugnato, nella parte

in cui prevede il minimo della pena nella misura di mesi sei di

reclusione;

che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio

davanti alla Corte;

considerato che il Pretore chiede l'intervento della Corte sul

sistema sanzionatorio, riservato al potere discrezionale del

legislatore, salvo le eccezionali ipotesi in cui la sanzione

comminata abbia a risultare di per sé palesemente irrazionale ed

arbitraria rispetto al disvalore della fattispecie, così come

formulata e voluta dal legislatore nel quadro generale della sua

politica legislativa;

che peraltro, se quel minimo edittale e lo stesso disvalore

della fattispecie, possono in qualche misura non più corrispondere

all'attuale stato della coscienza sociale ed allo spirito informatore

della Costituzione repubblicana, compete al legislatore avvertirlo e

deciderlo, come questa Corte ha già rilevato (cfr. in particolare

sentenza 19 luglio 1968 n. 109, nonché sentenza 28 novembre 1972 n.

165);

che, per quanto si riferisce all'impossibilità di far luogo a

talune sanzioni sostitutive, si tratta evidentemente di una

conseguenza di quanto sopra, dato che il legislatore, avendo

attribuito alla fattispecie quel certo astratto disvalore e

determinate conseguenze sanzionatorie, ritenute ad esso congrue,

dette conseguenze si riverberano poi necessariamente anche

sull'applicabilità delle sanzioni sostitutive;

che, peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di questa

Corte, il fine rieducativo e risocializzante della pena, ex art. 27,

terzo comma, della Costituzione va riferito alla fase di esecuzione

della pena, che la recente legislazione ha, infatti, adeguato ai più

moderni concetti del trattamento penitenziario (cfr. sentenze n. 119

del 1975; n. 143 del 1974; n. 18 del 1973, n. 22 del 1971), in guisa

che, per tutte queste ultime ragioni, la precedente pronunzia aveva

ritenuto assorbente il profilo concernente il parametro di cui

all'art. 3 della Costituzione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 341 codice penale, con riferimento agli

artt. 27, comma terzo, e 3, comma secondo della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 23 giugno 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte