Ordinanza n. 127/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 140/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti
pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con
ordinanza emessa il 24 luglio 1990 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Bergami Gabriele e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra
Bergami Gabriele e l'I.N.P.S., il Pretore di Milano, con ordinanza
del 24 luglio 1990 (r.o. n. 691/90), ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella
parte in cui - letto in connessione con l'art. 6 della successiva
legge n. 544 del 1988 - prevede che il beneficio accordato agli ex-combattenti spetti per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1988 ai
soli titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e
non anche a quelli (come il ricorrente nel giudizio a quo) titolari
di pensione con decorrenza anteriore a tale ultima data;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione, a seguito della
pronunzia di infondatezza n. 101 del 1990, sia dichiarata
inammissibile o infondata;
Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla presente
sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990 e
manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990 e 28
del 1991;
che pertanto la questione, non essendo stati prospettati
argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile
1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti
pensionistici e aumento della pensione sociale), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con
ordinanza del 24 luglio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte