Ordinanza n. 127/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 155/1981
usata come parametro
citata
- art. 1legge 409/1990
- art. 2legge 409/1990
- art. 3legge 155/1981
- art. 9legge 140/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19 della
legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle
procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i
trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia
previdenziale e pensionistica); 3, tredicesimo comma, della legge 29
maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica); 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140
(Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento
della pensione sociale); 1, quarto comma, e 2 del decreto-legge 22
dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione
dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico),
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59;
promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1991 dal Pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Silmo Malinverni Elba ed altri
ed I.N.P.S., iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 9
luglio 1991 (R.O. n. 630 del 1991), nel procedimento civile promosso
da Silmo Malinverni Elba ed altri nei confronti dell'I.N.P.S., avente
ad oggetto la riliquidazione delle pensioni corrisposte agli attori
con varie decorrenze, in applicazione delle disposizioni di
progressivo aggiornamento del massimale di retribuzione pensionabile,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 19 legge 23 aprile 1981, n. 155, dell'art. 3,
tredicesimo comma, legge 29 maggio 1982, n. 297, dell'art. 9 legge 15
aprile 1985, n. 140, in riferimento al principio di eguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non
operano anche a beneficio dei già pensionati, i quali vengono così
discriminati rispetto a quelli futuri, anche sotto il profilo del
diverso e più svantaggioso collegamento tra retribuzione e pensione;
b) degli artt. 1, quarto comma, e 2 del decreto-legge 22
dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 27
febbraio 1991, n. 59, in riferimento al principio di ragionevolezza
di cui all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fanno
decorrere il ricalcolo pensionistico, correlato ai nuovi limiti
massimi di retribuzione pensionabile indicati nell'art. 2 D.P.C.M. 16
dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale, n. 299 del 23 dicembre 1989), da
periodo successivo al 31 dicembre 1989 anziché dall'anno di
pensionamento e, fino a tutto il 31 dicembre 1990, in ragione solo
del 60%;
che, a parere del giudice remittente, si sarebbero verificate,
in violazione dell'art. 3 della Costituzione, discriminazioni
palesamente irrazionali fra un pensionato e l'altro, in relazione al
fatto, meramente accidentale, della data di collocamento a riposo,
pur a parità delle residue condizioni di anzianità assicurativa e
di retribuzione imponibile, nonché intrinseca incoerenza delle norme
censurate sub b), le quali, pur presupponendo l'iniquità dei
previgenti "tetti pensionistici", sì da disporne l'aggiornamento,
limitano, poi, la liquidazione degli arretrati da data sensibilmente
posteriore a quella in relazione alla quale il riconoscimento della
iniquità è avvenuto;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
la quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione
sub a), in base alla pregressa giurisprudenza della Corte in materia,
e per la manifesta infondatezza della questione sub b), osservando
che le disposizioni denunciate non appaiono correttamente individuate
nella ordinanza di remissione, in quanto il limite alla decorrenza
del trattamento pensionistico e le misure dell'aggiornamentosono
posti dal D.P.C.M. del 16 dicembre 1989, attuativo dell'art. 3 della
legge n. 544 del 1988, non anche dal decreto-legge n. 409 del 1990,
come convertito in legge n. 59 del 1991; e che, comunque, si tratta
di limiti temporali al riconoscimento del diritto a miglioramenti
pensionistici, rimessi alla discrezionalità del legislatore;
Considerato che la questione sub a) è stata già dichiarata non
fondata (sent. n. 173 del 1986) e manifestamente infondata (ordd. nn.
120 del 1989 e 171 del 1990);
che non sono stati dedotti motivi nuovi che possano fondare una
diversa decisione;
che la questione sub b) è anche essa manifestamente infondata
in quanto, a prescindere dall'eventuale errata individuazione delle
norme rilevata dall'Avvocatura Generale dello Stato, si è più volte
ritenuto che la determinazione della data di miglioramenti della
pensione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, sottratta
al sindacato di legittimità costituzionale, se, come nella specie,
non sia stata esercitata con arbitrio o con irrazionalità;
che, pertanto, le questioni sollevate devono essere dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale:
a) degli artt. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155
(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione
urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure
urgenti in materia previdenziale e pensionistica); 3, tredicesimo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica); 9 della legge 15
aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti
pensionistici e aumento della pensione sociale);
b) degli artt. 1, quarto comma, e 2 del decreto-legge 22
dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione
dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico),
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59;
Sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
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