Ordinanza n. 127/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 448, primo
comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 aprile 1992 dal Tribunale di Crotone
nel procedimento penale a carico di Nocita Francesco, iscritta al n.
307 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 15 maggio 1992 dal Tribunale di Lamezia
Terme nel procedimento penale a carico di Lo Scavo Vincenzino ed
altro, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Crotone ed il Tribunale di Lamezia
Terme hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 448, primo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che
solo all'esito del dibattimento il giudice possa applicare la pena
richiesta dall'imputato nell'ipotesi in cui il pubblico ministero
abbia espresso il proprio dissenso;
che la dedotta violazione del principio di uguaglianza si fonda,
secondo il Tribunale di Crotone, sulla circostanza che l'indicata
disciplina determina un identico trattamento sanzionatorio anche nel
caso in cui il rito seguito sia quello ordinario, mentre ad avviso
del Tribunale di Lamezia Terme il contrasto con l'art. 3 della
Costituzione va rinvenuto nella "disparità di trattamento rispetto
al provvedimento positivo emesso nel corso degli atti preliminari al
dibattimento", in quanto il giudice è chiamato "a decidere con un
materiale probatorio diverso rispetto a quello valutato dal P.M. e
normalmente previsto come sufficiente nel caso di consenso";
che la disposizione impugnata contrasterebbe anche, secondo i
giudici a quibus, con l'art. 97 della Costituzione giacché,
imponendosi la celebrazione del dibattimento e, quindi, "un
defatigante lavoro istruttorio potenzialmente non utile", rimane
insoddisfatta la funzione deflattiva tipica dei riti speciali a cui
si saldano gli effetti premiali sulla pena;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata;
Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e
che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
che, come precisa la Relazione al Progetto preliminare, la
disposizione oggetto di impugnativa ha inteso recepire le indicazioni
contenute nella sentenza di questa Corte n. 120 del 1984, con la
quale, offrendosi l'interpretazione secundum Constitutionem degli
artt. 77 e 78 della legge n. 689 del 1981 in tema di applicazione di
sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, si è ritenuto che
il parere del pubblico ministero fosse vincolante per il rito ma non
per il merito, con la conseguenza che, nel caso di parere negativo,
fosse precluso l'epilogo anticipato del procedimento, ma non
l'accoglimento della richiesta dell'imputato da parte del giudice,
una volta completato regolarmente il dibattimento;
che il petitum che i giudici a quibus mostrano di perseguire è
invece vo'lto a consentire l'"anticipazione" del provvedimento
decisorio sulla applicazione della pena richiesta dall'imputato, in
tal modo escludendo qualsiasi rilevanza al dissenso del pubblico
ministero ai fini della celebrazione del rito speciale;
che una siffatta prospettiva, peraltro, nell'affidare al giudice
il potere di surrogare ex officio la carenza di uno dei presupposti
del rito (il consenso del pubblico ministero), viene a porsi in
stridente autonomia non solo con la struttura pattizia che sta alla
base dello speciale procedimento che viene qui in discorso, ma,
soprattutto, con il principio di parità delle parti, posto che il
pubblico ministero verrebbe ad essere autoritativamente "espropriato"
del potere di esercitare in dibattimento il proprio diritto alla
prova, che ben può volgersi a dimostrare, fra l'altro, proprio la
fondatezza delle ragioni in base alle quali la stessa parte pubblica
non ha ritenuto di accondiscendere alla richiesta di applicazione
della pena formulata dall'imputato;
che la disposizione oggetto di censura, pertanto, non può in
alcun modo ritenersi lesiva degli invocati parametri, rappresentando,
anzi, il frutto di un coerente disegno normativo volto a mantenere in
equilibrio fra loro i contrapposti diritti delle parti e le
attribuzioni del giudice;
e che, di conseguenza, la questione proposta deve essere
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale di Crotone e dal Tribunale di Lamezia
Terme con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte