Ordinanza n. 128/1976
Altra decisione · depositata il 20/05/1976 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 75Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
- art. 77Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
- art. 84Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
- art. 86Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
usata come parametro
citata
- art. 20legge 585/1971
- art. 6r.d. 50/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 del testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio
1934, n. 1214, in combinato disposto con gli artt. 77, 84 e 86 del
regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte stessa,
approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, promosso con ordinanza
emessa il 3 luglio 1973 dalla Corte dei conti - Sezione III
giurisdizionale per le pensioni civili - su ricorso di Dazzani Laura
contro il decreto del Direttore generale degli Istituti di previdenza
16 marzo 1968 n. 10779, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1974
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19
giugno 1974.
Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1976 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Rilevato che, con ordinanza 3 luglio 1973 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 22 aprile 1974), la Corte dei conti (Sezione III
giurisdizionale per le pensioni civili), nel giudizio innanzi ad essa
promosso con ricorso di Dazzani Laura, ha sollevato - in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 75
del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12
luglio 1934, n. 1214, in combinato disposto con gli artt. 77, 84 e 86
del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte stessa,
approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, "in quanto commina la
sanzione della decadenza dei ricorsi in materia pensionistica ordinaria
per abbandono e lascia al potere del Procuratore generale di chiedere o
meno la fissazione dell'udienza";
che il giudice a quo, a sostegno della non manifesta infondatezza
della sollevata questione, con riferimento all'art. 3 Cost., per
disparità di trattamento tra categorie omogenee di cittadini, osserva
che nei giudizi in materia pensionistica di competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria e del Consiglio di Stato "l'estinzione del
processo per inattività delle parti o per perenzione o per abbandono,
estingue il rapporto processuale ma non l'azione", mentre nei giudizi
in materia pensionistica davanti alla Corte dei conti, tenuto conto del
termine perentorio di 90 giorni posto dall'art. 63 del citato t.u. n.
1214 del 1934 e dall'art. 72 del citato r.d. n. 1038 del 1933,
"sostanzialmente non solo si estingue il rapporto processuale
instaurato, ma si consuma addirittura l'azione, dato che il cittadino,
dopo la dichiarazione di abbandono del ricorso, non può più
riproporre l'azione, con conseguente perdita totale ed irreparabile del
suo diritto";
che lo stesso giudice a quo ravvisa altro profilo di possibile
incostituzionalità del citato art. 75, "nella disparità delle
situazioni processuali che si verificano tra coloro che ricorrono alla
Corte dei conti nella materia della pensionistica di guerra e coloro
che ricorrono alla stessa Corte nella materia della pensionistica
ordinaria", in quanto l'art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585,
dispone, per le pensioni di guerra, che il Procuratore generale chieda
la fissazione dell'udienza di discussione, con la conseguenza che il
ricorrente, dispensato da tale onere processuale, non può incorrere
nella sanzione dell'abbandono del ricorso, mentre, per i ricorsi in
materia di pensioni ordinarie, non è previsto eguale obbligo del
Procuratore generale e, quindi, ove il ricorrente non presenti la
domanda di fissazione dell'udienza o non compia altro atto di procedura
per il corso di un anno, il suo ricorso si ha per abbandonato;
che ulteriore profilo di ingiustificata disparità di trattamento
viene ravvisato dall'ordinanza di rimessione nell'art. 6 del r.d. 6
febbraio 1942, n. 50, nella parte in cui limita ai soli ricorsi in
materia di pensioni di guerra l'obbligo di avvertenza agli interessati
del possibile loro incorrere nella decadenza per abbandono del ricorso,
ove lascino inutilmente trascorrere il termine stabilito dal citato
art. 75, con discapito dei ricorrenti in materia di pensioni ordinarie,
ai quali non è prescritto si rivolga eguale avvertimento.
Considerato che, dopo l'ordinanza di rimessione, nelle more del
presente giudizio, sono intervenute tre sentenze della Corte
costituzionale, dichiarative della illegittimità costituzionale di
norme sulla cui base il giudice a quo ha svolto le sopra richiamate
censure; e precisamente:
a) per quanto concerne il dedotto rilievo che nei giudizi in
materia di pensioni avanti la Corte dei conti si opera con l'istituto
dell'abbandono, non soltanto la estinzione del rapporto processuale, ma
sostanzialmente anche la decadenza dall'azione, attesa la perentorietà
del termine di 90 giorni, prescritto dai citati artt. 63 del tu. n.
1214 del 1934 e 72 del r.4. n. 1038 del 1933, la sentenza n. 8 del 1976
che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli
medesimi, nella parte in cui stabiliscono il termine anzidetto per la
presentazione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi
diritto al trattamento di quiescenza;
b) per quanto concerne la dedotta mancanza, per i ricorsi in
materia di pensioni ordinarie, dell'obbligo a carico del Procuratore
generale di chiedere la fissazione dell'udienza di discussione, la
sentenza n. 131 del 1975, la quale - considerato che in tutti i giudizi
davanti alla Corte dei conti relativi a pensioni sia ordinarie sia di
guerra, gl'interessati possono agire personalmente senza obbligo di
patrocinio legale, e che una siffatta disciplina postula l'impulso
ufficiale nello svolgimento del processo, dato che le relative norme
richiedono per la loro osservanza cognizioni tecniche che non possono
normalmente presumersi nei diretti interessati - ha dichiarato la
illegittimità costituzionale del citato art. 20 della legge n. 585 del
1971, nella parte in cui limita ai soli ricorsi in materia di pensioni
di guerra l'onere del Procuratore generale di chiedere la fissazione
dell'udienza, con ciò restando modificati i citati artt. 77 e 86 del
r.d. n. 1038 del 1933, che attribuivano allo stesso Procuratore
generale, in materia di pensioni ordinarie, la mera facoltà di tale
richiesta;
c) per quanto concerne, infine, la dedotta mancanza dell'obbligo di
avvertire i ricorrenti in materia di pensioni ordinarie del possibile
loro incorrere nella decadenza per abbandono, la sentenza n. 85 del
1975, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato
art. 6 del r.d. n. 50 del 1942, nella parte in cui esclude per i
ricorsi in materia di pensioni ordinarie l'obbligo dell'"avvertenza"
relativa alla decadenza in cui gl'interessati incorrono ove lasciano
inutilmente trascorrere il termine stabilito dal citato art. 75 del
t.u. n. 1214 del 1934;
che, alla stregua delle sopravvenute dichiarazioni di
illegittimità costituzionale delle norme, con richiamo alle quali sono
state svolte nella ordinanza di rimessione le censure mosse al citato
art. 75 del t.u. n. 1214 del 1934, si rende necessaria una nuova
valutazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza della proposta
questione di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti per un nuovo
esame della rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte