Ordinanza n. 128/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1980 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2-bislegge 351/1974
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della
legge 12 agosto 1974, n. 351, promosso con ordinanza emessa il 17
maggio 1979 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente
tra Longari Emma e la S.a.s. Rulfo, iscritta al n. 709 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 338 del 12 dicembre 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza 17 maggio 1979,
ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
bis legge 12 agosto 1974, n. 351 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 19 giugno 1974, n. 236, recante
provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e
sublocazione di immobili urbani) - nella parte in cui non comprende fra
gli aventi diritto alla proroga legale del contratto di locazione il
convivente more uxorio con il conduttore defunto - in riferimento
all'art. 3 della Costituzione;
ritenuto che questione identica è stata dichiarata non fondata con
la sentenza 2 aprile 1980, n. 45, e che non sono prospettati profili
nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la
propria giurisprudenza;
visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2-bis legge 12 agosto 1974, n. 351
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 giugno
1974, n. 236, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti
di locazione e sublocazione di immobili urbani) - nella parte in cui
non comprende fra gli aventi diritto alla proroga legale del contratto
di locazione il convivente more uxorio con il conduttore defunto - in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte