Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1984 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 542, primo

capoverso e comma primo, del codice penale, promosso con l'ordinanza

emessa il 10 gennaio 1983 dal Tribunale di Genova nel procedimento

penale a carico di Tripodi Rocco, iscritta al n. 443 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 295 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe

indicata, ha riproposto questione di legittimità costituzionale

dell'art. 542, comma secondo, cod. pen. - che, limitatamente ai delitti

contro la libertà sessuale (tra cui quello di violenza carnale, per il

quale nella specie si procede) e di corruzione di minorenni, stabilisce

che "la querela proposta è irrevocabile" - per contrasto con l'art. 3

della Costituzione:

questione già decisa, nel senso della non fondatezza, con

precedente sentenza n. 216 del 1974;

che, all'uopo, il giudice a quo si è appellato alle "modificazioni

del costume e 'della società, intervenute dopo la sentenza della

Corte", che avrebbero superato la concezione della donna " soggetto

più debole" presupposta dalla norma denunciata; ed ha sottolineato che

"la riforma del diritto di famiglia" e soprattutto la recente

abrogazione (con l. n. 442/1981) della causa speciale di estinzione del

reato, relativa al matrimonio riparatore, rispecchiano l'evoluzione

sopra accennata e dimostrano la volontà del legislatore di uniformarsi

all'avvenuto mutamento del costume sociale";

che, in via gradata, lo stesso Tribunale ha denunciato il comma

primo del predetto art. 542 - che subordina la punibilità dei delitti

in questione alla querela della persona offesa - prospettando l'ipotesi

che la lamentata disparità di trattamento possa venire

alternativamente eliminata con l'equiparazione degli stessi ai delitti

perseguibili d'ufficio;

e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, eccependo che la prima questione sarebbe

destituita di fondamento e la seconda inammissibile o (in subordine)

anch'essa infondata.

Considerato, relativamente alla prima impugnativa, che questa

Corte, con la ricordata sentenza n. 216 del 1974, ha già escluso

l'illegittimità dell'art. 542, comma secondo, cod. pen., affermando

che restano valide le argomentazioni fornite in proposito nella

relazione del ministro guardasigilli all'atto della predisposizione del

vigente codice penale, secondo cui la irrevocabilità della querela

realizza, in questo caso, lo scopo di non dare adito a "turpi

accomodamenti e ripugnanti estorsioni" e trova comunque "la sua

giustificazione nell'interesse pubblico di evitare che il promovimento

dell'azione penale possa essere subordinato a fini diversi da quelli

perseguiti dall'ordinamento"; e che, su questa base, la Corte ha poi

dichiarato la manifesta infondatezza dell'impugnativa in esame, con le

ordinanze n. 75 del 1975 e n. 42 del 1978:

che non si ravvisano motivi per discostarsi da tale soluzione, né

questi sono offerti dalle argomentazioni solo apparentemente "nuove", e

comunque inconferenti, svolte nell'ordinanza di rimessione; che,

infatti, le pretese "modificazioni del costume e della società" e le

innovazioni normative, concernenti la posizione della donna, sono

invocate sull'erroneo presupposto che l'irrevocabilità della querela

sia stata stabilita ad esclusiva tutela di questa; laddove il

regolamento normativo dell'art. 542 c. 2 c.p. (per l'indole dei reati

contemplati, che annoverano, tra l'altro, la corruzione dei minori) non

richiede necessariamente la condizione femminile del soggetto passivo

delle corrispondenti azioni criminose;

che, in particolare, l'intervenuta abrogazione della speciale causa

estintiva sub art. 544 c.p. non contraddice (e semmai conferma) la

richiamata finalità di "evitare accomodamenti";

che, comunque, la direzione in cui andrebbe, secondo il giudice a

quo, attuata la reductio ad legitimitatem è di segno opposto a quella

dei nuovi orientamenti legislativi e sulla linea invece dell'art. 336

del codice abrogato, da cui motivatamente ebbe a discostarsi il

legislatore del 1930: il che conferma che la questione proposta si

colloca sul piano esclusivo delle opzioni legislative e non delle

scelte necessitate da precetti costituzionali;

che, d'altra parte, la seconda questione di costituzionalità

dell'art. 542, comma primo, è manifestamente inammissibile: poiché -

come esattamente rilevato dall'Avvocatura dello Stato - nel caso di

specie la querela è stata ritualmente proposta, e perciò nessun

effetto potrebbe derivare, nel giudizio in corso, da un'eventuale

modificazione normativa che sostituisca alla attuale disciplina quella,

a carattere generale, della perseguibilità d'ufficio del delitto

ascritto all'imputato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 542, comma primo, cod. pen., in

riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Genova con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 542, comma secondo, cod. pen., in riferimento

all'art. 3 Cost., sollevata con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte