Ordinanza n. 128/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/05/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 10legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 46,
47 e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento dell'imposta sui redditi), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 luglio 1983 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Lamezia Terme sul ricorso proposto da Fiore Melacrinis
Napoleone, iscritta al n. 938 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 30 gennaio 1980 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Livorno sul ricorso proposto da s.r.l. A.G.S.A. -
SAMBALDI contro Ufficio II.DD. di Livorno, iscritta al n. 413 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 266 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 8 luglio 1983, pervenuta
alla Corte costituzionale il 7 novembre 1983, la Commissione tributaria
di primo grado di Lamezia Terme ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui
redditi), nella parte in cui prevede a carico del sostituto d'imposta
che ometta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7
stesso d.P.R., ma effettui regolarmente le ritenute e i versamenti
dovuti, lo stesso trattamento sanzionatorio previsto a carico del
sostituto d'imposta che ometta la presentazione della suddetta
dichiarazione e non effettui alcuna ritenuta o versamento, "in
relazione agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione ed in relazione
all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825" (Delega legislativa al
Governo della Repubblica per la riforma tributaria);
che nel giudizio promosso con la suddetta ordinanza è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso il proprio atto
di intervento per l'inammissibilità della questione proposta avendo la
Commissione omesso l'accertamento della rilevanza in relazione alla
normativa sopravvenuta alla contestazione della infrazione; in via
subordinata, l'Avvocatura ha concluso per l'infondatezza della
questione.
Ritenuto ancora che con ordinanza emessa il 30 gennaio 1980,
pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 1984, la Commissione
tributaria di primo grado di Livorno ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 46, 47 e 55 del richiamato
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui non prevedono,
nell'ipotesi di tardiva dichiarazione del sostituto d'imposta, la
particolare "oblazione" prevista invece nell'ipotesi di omessa
dichiarazione accertata a seguito di verifiche o ispezioni, per
contrasto con i criteri direttivi della legge delega (art. 10 legge 9
ottobre 1971 n. 825) e con il principio di uguaglianza ("artt. 76, 77 e
3 della Costituzione");
che nel giudizio promosso con tale ordinanza si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato che ha innanzitutto rilevato "la necessità della
rimessione degli atti alla Commissione per l'esame della permanenza
della rilevanza della questione in relazione alla sopravvenuta legge 22
dicembre 1980 n. 882 di sanatoria di irregolarità formali"; ha poi
concluso il proprio atto di intervento deducendo l'infondatezza della
questione sollevata.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti stante la
connessione delle sollevate questioni;
che in data 28 dicembre 1980 è entrata in vigore la legge 22
dicembre 1980 n. 882 recante "Sanatoria di irregolarità formali e di
minori infrazioni in materia tributarla" commesse sino al 31 agosto
1980, la quale legge tra l'altro dispone che:
a) le dichiarazioni di cui al titolo I (che comprende l'art. 7
relativo alla dichiarazione dei sostituti d'imposta) del d.P.R. n. 600
del 1973, considerate omesse perché pervenute oltre i termini previsti
dalla legge, sono considerate valide a condizione che siano state
presentate entro il 31 agosto 1980, non applicandosi - in tal caso - le
pene pecuniarie previste dall'art. 47, primo comma, d.P.R. n. 600 del
1973 (artt. 3, primo comma, n. 2) e 4, primo comma, n. 1);
b) per le dichiarazioni di cui sopra, presentate o pervenute
all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese non si
applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 47, ultimo comma, del
citato decreto (art. 4, primo comma, n. 2);
che il giudizio avanti alla Commissione tributaria di primo grado
di Lamezia Terme - come si desume dall'ordinanza di rimessione - verte
sulle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 47, primo comma, per
omessa presentazione del modello 770 come accertato a seguito di
dichiarazione unica al competente Ufficio Imposte (avviso di
accertamento notificato il 17 luglio 1980);
che avendo la Commissione tributaria di Lamezia Terme emesso
l'ordinanza di rimessione in data 8 luglio 1983 senza alcuna
considerazione in ordine alla applicabilità della sanatoria di cui
alla legge n. 882 del 1980 - ipotesi di normativa indicata più sopra
sub a) - la questione appare pertanto manifestamente inammissibile come
eccepito dall'Avvocatura dello Stato, per omesso accertamento della
rilevanza della stessa in relazione alla normativa sopravvenuta alla
contestazione della infrazione;
che il giudizio avanti alla Commissione tributaria di primo grado
di Livorno - come si desume dall'ordinanza di rimessione - verte sulle
sanzioni applicate ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, per la
presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore al mese
(avviso di accertamento notificato il 13 marzo 1979);
che essendo stata emessa l'ordinanza di rimessione il 30 gennaio
1980 e cioè prima dell'entrata in vigore della richiamata sanatoria -
ipotesi normativa indicata più sopra, sub b) - si rende necessario,
come rilevato dall'Avvocatura dello Stato, restituire gli atti alla
Commissione tributaria sopra indicata perché accerti se la questione
sollevata sia tuttora rilevante alla stregua delle sopravvenute
disposizioni di legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 938 R.O. 1983 e 413
R.O. 1984;
1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 sollevata "in relazione agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione e
in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971 n. 825" dalla
Commissione tributaria di primo grado di Lamezia Terme;
2) ordina la restituzione degli atti di cui al n. 413/1984 alla
Commissione tributaria di primo grado di Livorno perché accerti se la
questione sollevata sia tuttora rilevante.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte