Ordinanza n. 128/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 1423/1956
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo
comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralità) promossi con ordinanze emesse il 22 luglio 1982,
il 1° aprile 1983 (n. 2 ordinanze) e il 31 marzo 1983 dal Tribunale
di Roma - Ufficio Misure di prevenzione -, iscritte rispettivamente
al n. 710 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 456, 457 e 601 del
registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 74 e 267 dell'anno 1983 e n. 11 dell'anno 1984;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Tribunale
di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità) nella parte in cui non prevede
che nell'invito a comparire innanzi al collegio in camera di
consiglio siano specificati gli elementi di fatto sui quali verterà
il giudizio del Tribunale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni
identiche e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti al
fine di un'unica decisione;
che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1975, n. 69, ha
affermato, tra l'altro, che "l'invito a comparire innanzi al collegio
in camera di consiglio di cui all'art. 4, comma 2°, L. n. 1423 del
1956 non possa limitarsi all'indicazione delle misure di cui è stata
proposta l'applicazione ma debba precisare, altresì, gli elementi
sui quali verterà il giudizio del Tribunale";
che, come lamenta il giudice a quo, successivamente alla citata
pronuncia non vi è stato un immediato adeguamento da parte della
Corte di Cassazione, la quale, in più occasioni, ha ritenuto
legittimi "inviti a comparire" privi dell'indicazione degli
"elementi" di cui sopra;
che, tuttavia, a far corso dal 1985, la Corte di Cassazione ha
mutato giurisprudenza, conformandosi pienamente alla Sent. n. 69 del
1975 di questa Corte;
che, pertanto, il "diritto vivente" oggi venutosi a realizzare
è nel senso della citata giurisprudenza costituzionale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87,
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e
24, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Roma con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte