Ordinanza n. 128/1989
Altra decisione · depositata il 16/03/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3r.d. 1022/1941
- art. 25r.d. 1022/1941
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 25 del
regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario
militare), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1988 dal
Giudice istruttore presso il tribunale militare di Padova nel
procedimento penale a carico di Lo Prete Antonio, iscritta al n. 658
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Giudice istruttore presso il tribunale militare di
Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 3 e 25 del regio decreto 9 settembre 1941 n. 1022, in quanto
l'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei tribunali
militari si svolge senza che sia prevista responsabilità
disciplinare dei componenti dei medesimi, e ciò per la mancanza di
un organo di autogoverno, circostanza questa che comporterebbe la
violazione degli articoli 3, 13, 28, 97, 101 e 105 della
Costituzione;
Considerato che con legge 30 dicembre 1988 n. 561, successiva alle
ordinanze di rimessione, è stato istituito il Consiglio della
magistratura militare e che pertanto si rende necessario restituire
gli atti al giudice "a quo" perché esamini l'attuale rilevanza della
questione proposta;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il
tribunale militare di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte