Ordinanza n. 128/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/03/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 953/1982
- art. 5legge 53/1983
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 3legge 2/1986
- art. 3legge 60/1986
citata
- art. 5legge 2/1986
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 51,
del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia
tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1983, n. 53, in relazione all'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio
1986, n. 2 (Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della
riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni
termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel
Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta
di registro), convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo
1986, n. 60, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1991 dal
Giudice Conciliatore di Massa e Cozzile nel procedimento civile
vertente tra Cantavenere Giuseppe e Ufficio del Registro di Pescia,
iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il vice Giudice Conciliatore di Massa e Cozzile, nel
corso del procedimento per opposizione a ingiunzione di un pagamento
per tassa automobilistica, riferentesi all'anno 1983, promosso da
Cantavenere Giuseppe contro l'Ufficio del Registro di Pescia, con
ordinanza del 3 giugno 1991 (R.O. n. 642 del 1991), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 28
febbraio 1983, n. 53 (rectius, dell'art. 5, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28
febbraio 1983, n. 53), in relazione all'art. 3 della legge 7 marzo
1986, n. 60 (rectius, all'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n.
2, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60),
nella parte in cui, disponendo che l'azione dell'amministrazione
finanziaria per il recupero della tassa automobilistica si prescrive
con il decorso del secondo anno successivo a quello in cui doveva
essere effettuato il pagamento, fa obbligo all'amministrazione
postale di conservare le ricevute di versamento per soli due anni,
mentre la successiva legge 7 marzo 1986, n. 60, di conversione del
decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, stabilisce, a modifica del citato
art. 5, cinquantunesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982, che
il diritto dell'amministrazione finanziaria si prescrive con il
decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere
effettuato il pagamento, e, quindi, impone al contribuente di
conservare la ricevuta per la durata di tre anni;
che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3
della Costituzione, per la disparità di trattamento tra il
contribuente e l'amministrazione postale;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la manifesta inammissibilità o infondatezza
della questione;
Considerato che la questione ora sollevata è stata già
dichiarata manifestamente infondata (ord. n. 129 del 1988);
che il motivo ora dedotto della disparità di trattamento tra
privato e pubblica amministrazione non è fondato e quindi non è
idoneo a far modificare la suddetta decisione in quanto la posizione
del cittadino non è assimilabile a quella dell'amministrazione
postale, attraverso la quale è effettuato il versamento dei tributi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, comma 51, del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, in relazione
all'art. 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2 (Disposizioni
urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte
dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria
e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di
monopoli di Stato e di imposta di registro), convertito, con
modificazioni, nella legge 7 marzo 1986, n. 60, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal vice giudice
conciliatore di Massa e Cozzile con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte