Ordinanza n. 128/1997
Altra decisione · depositata il 09/05/1997 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 47/1985
- art. 22legge 47/1985
- art. 8legge 154/1996
- art. 13legge 47/1985
- art. 22legge 47/1985
- art. 8d.l. 154/1996
usata come parametro
citata
- art. 2legge 662/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della
legge 22 gennaio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), quest'ultimo come modificato dall'art. 8,
comma 8, del d.-l. 25 marzo 1996, n. 154 (Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio
1996 dal pretore di Trento nel procedimento penale a carico di
Dallapiccola Mariano, iscritta al n. 832 del registo ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che il pretore di Trento, nel corso di un procedimento
penale per violazioni edilizie, con ordinanza del 15 maggio 1996
(r.o. n. 832 del 1996), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.
47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), quest'ultimo come modificato dall'art. 8, comma 8, del
d.l. 25 marzo 1996, n. 154 (Misure urgenti per il rilancio economico
ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), nella
parte in cui impongono la sospensione dell'azione penale fino alla
decisione del ricorso giurisdizionale avverso il diniego di rilascio
della concessione edilizia in sanatoria;
che, ad avviso del giudice a quo, la disciplina censurata
violerebbe l'art. 112 della Costituzione, in quanto la non
prevedibilità della durata della sospensione sarebbe in contrasto
con il principio della obbligatorietà dell'azione penale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che la disposizione di cui all'art. 8, comma 8, del
decreto-legge n. 154 del 1996, decaduto per mancata conversione in
legge, è stata riprodotta, nella medesima formulazione letterale,
nei successivi dd.-ll. 25 maggio 1996, n. 285 (in relazione al quale
la stessa questione sollevata dal pretore di Trento è stata,
peraltro, dichiarata non fondata con la sentenza n. 270 del 1996), 22
luglio 1996, n. 388 e 24 settembre 1996, n. 495, tutti decaduti;
che, l'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha fatto salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
predetti decreti-legge non convertiti;
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della
questione alla luce della citata sopravvenuta norma recante clausola
di salvezza degli effetti del decreto-legge impugnato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Trento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte