Ordinanza n. 128/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 549/1995
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 14 gennaio
dal pretore di Sanremo, il 15 gennaio dal pretore di Caserta, l'8 (n.
2 ordd.) e 24 gennaio, l'11 febbraio ed il 15 gennaio dal pretore di
Bari ed il 24 giugno 1997 (n. 2 ordd.) dal pretore di Benevento,
sezione distaccata di Montesarchio, rispettivamente iscritte ai nn.
249, 350, 367, 368, 369, 370, 371, 640 e 641 del registro ordinanze
1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20,
25, 26 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri,
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che i Pretori di Sanremo, Caserta, Bari e
Benevento-sezione distaccata di Montesarchio, in funzione di giudici
del lavoro, con ordinanze pronunziate dal primo il 14 gennaio 1997,
dal secondo il 15 gennaio 1997, dal terzo l'8 gennaio 1997, il 15
gennaio 1997, il 24 gennaio 1997 e l'11 febbraio 1997 (cinque
ordinanze concernenti altrettanti giudizi), e dal quarto il 24 giugno
1997 (due ordinanze relative a distinti giudizi), hanno sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), i primi tre rimettenti in riferimento agli artt.
3, primo comma, 4, 32 e 33, quinto comma, della Costituzione, ed il
quarto in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 97 della
Costituzione;
che i giudici a quibus aditi da medici di medicina generale di
libera scelta per l'accertamento del diritto a continuare nello
svolgimento delle prestazioni in regime di convenzione con le
rispettive aziende sanitarie locali oltre il limite di età di
settanta anni stabilito dall'art. 2, comma 4, della legge n. 549 del
1995, hanno prospettato le censure di costituzionalità dopo avere
accolto le domande cautelari proposte dai ricorrenti, ma prima del
provvedimento di eventuale conferma;
che, secondo i rimettenti, detta norma, prevedendo la risoluzione
del rapporto di convenzione tra i medici di base (nonché i pediatri
di libera scelta) e le aziende sanitarie locali al raggiungimento del
settantesimo anno di età dei professionisti, realizza una disparità
di trattamento rispetto ad altri soggetti pure legati
all'amministrazione sanitaria da rapporti convenzionali, in
particolare, gli specialisti ambulatoriali e, in genere, gli altri
esercenti attività libero-professionale;
che, ad avviso dei Pretori a quibus la disposizione censurata
viola, inoltre, l'art. 4 della Costituzione, in quanto introduce una
limitazione al diritto al lavoro, si pone in contrasto con l'art.
33, quinto comma, della Costituzione, dato che stabilisce una
condizione ulteriore per l'esercizio dell'attività dei
professionisti rispetto all'esame di Stato, arreca vulnus all'art. 32
della Costituzione, perché priva gli assistiti della facoltà di
scegliere il medico cui affidare la cura di sé ed infine lede anche
l'art. 97 della Costituzione;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
chiedendo, con distinti atti, di analogo contenuto, che la questione
sia dichiarata infondata, ovvero manifestamente infondata.
Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e,
quindi, vanno riuniti, per essere decisi contestualmente;
che tale questione, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4,
32 e 33, quinto comma, della Costituzione, è stata già dichiarata
non fondata con la sentenza 18 luglio 1997, n. 293, pronunziata
successivamente alle ordinanze di rimessione;
che nella predetta decisione, in particolare, questa Corte ha
negato l'omogeneità delle situazioni poste in comparazione e,
quindi, il presupposto stesso dell'eccepita lesione del principio di
eguaglianza; ha affermato l'incongruità del richiamo dell'art. 4
della Costituzione, in quanto detta norma concerne soltanto l'accesso
al mercato del lavoro; ha escluso la violazione dell'art. 33, quinto
comma, della Costituzione, dato che quest'ultima disposizione non
include l'ipotesi del mantenimento di un particolare rapporto di
lavoro avente ad oggetto prestazioni tipicamente professionali; ha,
infine, puntualizzato, che la disposizione in esame realizza un
ragionevole bilanciamento tra l'efficienza del servizio e la garanzia
del singolo, il quale può continuare ad avvalersi delle prestazioni
del medico in regime libero-professionale e, quindi, neppure vulnera
l'art. 32 della Costituzione;
che i giudici a quibus nel sollevare le censure di
costituzionalità, non adducono argomenti nuovi e diversi rispetto a
quelli già esaminati da questa Corte e che, d'altra parte, le
ordinanze del pretore di Benevento-sezione distaccata di Montesarchio
neppure prospettano le ragioni che dovrebbero confortare l'eccepita
lesione dell'art. 97 della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 32 e 33, quinto comma, e
97 della Costituzione dai Pretori di Sanremo, Caserta, Bari e
Benevento-sezione distaccata di Montesarchio con le ordinanze di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte