Ordinanza n. 129/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1971 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 261,
comma quarto, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,
approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con ordinanze
emesse il 16 ottobre e il 23 novembre 1970 dalla Corte di appello di
Roma nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Buffa Amedeo e
di Guerra Anna Maria, iscritte ai nn. 380 e 381 del registro ordinanze
1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del
17 febbraio 1971 e n. 49 del 24 febbraio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 19 maggio 1971 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe la Corte di
appello di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell'art.
261, quarto comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,
approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.
Considerato che con sentenza n. 93 del 22 aprile 1971 questa Corte
dichiarò non fondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 261, quarto
comma, del detto d.P.R. del 1958, n. 645;
che non sono stati addotti né sussistono motivi che possano
indurre ad una diversa decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 261, comma quarto, del testo unico delle leggi
sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,
sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art.
76 della Costituzione, e in relazione alla legge di delega 5 gennaio
1956, n. 1, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 93 del 22
aprile 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte