Ordinanza n. 129/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1980 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 413/1978
- art. 2legge 405/1978
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c,
n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e
indulto) e dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (legge di
delegazione), promosso con ordinanze emesse il 9 aprile e il 4 ottobre
1979 rispettivamente dai pretori di Canelli e di Roma, nei procedimenti
penali a carico di Pavese Pietro e di Sapienza Lidia, iscritte al n.
507 del registro ordinanze 1979 e al n. 13 del registro ordinanze 1980
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del 1979
e n. 78 del 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i pretori di
Canelli e di Roma hanno rispettivamente sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. 4
agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) e dell'art. 2
della legge 3 agosto 1978, n. 405 (legge di delegazione); dell'art. 2,
lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, e della legge 3 agosto
1978, n. 405, con riferimento entrambi agli artt. 3, 79 e 101 della
Costituzione;
che, in effetti, entrambe le ordinanze impugnano il n. 1 dell'art.
2, lett. c, del citato d.P.R. n. 413 del 1978 e della legge di
delegazione;
che, nei relativi giudizi, ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri;
che i giudizi medesimi, attesa la identità della questione
sollevata, possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;
considerato che la questione in esame, sollevata con riferimento
agli artt. 3 e 79 Cost., è stata ritenuta infondata con la sentenza n.
49 del 1980;
che, sotto tali aspetti, le ordinanze di rimessione non prospettano
profili sostanzialmente nuovi, o comunque tali da indurre la Corte a
modificare la propria giurisprudenza;
che, peraltro, il riferimento all'art. 101 Cost. non fa che
riproporre la medesima questione già esaminata dalla Corte con
riguardo all'art. 3 Cost., atteso che la violazione del principio della
sottoposizione del giudice soltanto alla legge si sostanzierebbe in una
attività creativa della norma che la genericità del precetto
imporrebbe al giudicante in sede applicativa, cosa questa già esclusa
dalla surricordata sentenza;
che non sussistono perciò elementi idonei a giustificare un
mutamento della decisione adottata con la sentenza n. 49 del 1980;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, lett. c, n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978,
n. 413, e dell'art. 2, lett. c, n. 1, della legge 3 agosto 1978, n.
405, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe dai pretori di
Canelli e di Roma, con riferimento agli artt. 3, 79 e 101 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte