Ordinanza n. 129/1984
Altra decisione · depositata il 30/04/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 4legge 1/1977
- art. 5legge 1/1977
- art. 47legge 1/1977
- art. 48legge 1/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 47,
cpv., 48, ultimo comma, e 54, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) due ordinanze emesse il 16 e 17 novembre 1976 dalla Sezione di
sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Messina sulle
istanze di Vaccaro Notte Calogero e Federico Francesco, iscritte ai nn.
506 e 507 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 322 dell'anno 1983;
2) quattro ordinanze emesse il 17 novembre 1976 dalla Sezione di
sorveglianza presso la Corte d'appello di Messina nei procedimenti di
sorveglianza proposti da Bonafede Mario, Cricelli Giuseppe, Catanzaro
Pietro e Castrogiovanni Vincenzo, iscritte ai nn. 623, 624, 625 e 626
del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con quattro ordinanze emesse il 16 - 17 novembre 1976
(ma pervenute alla Corte soltanto l'8 giugno ed il 1 luglio 1983), la
Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Messina ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 cpv.,
48 ultimo comma, e 54 ultimo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354
(sull'ordinamento penitenziario), nella parte in cui escludono misure
alternative alla detenzione per i condannati che abbiano
precedentemente commesso un reato della stessa indole: per contrasto
con gli artt. 3, 25, comma secondo, e 27, comma terzo, della
Costituzione;
che, con altre due ordinanze (pure esse in data 17 novembre 1976 ed
analogamente pervenute il 1 luglio 1983), la stessa Sezione di Messina
ha denunciato i predetti artt. 47 cpv. e 54 ultimo comma l. 1975 n.
354, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, con specifico
riguardo al profilo di esclusione della "liberazione anticipata" per i
condannati per il delitto di rapina;
e che, nei relativi giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza di tali
questioni.
Considerato che i sei giudizi vanno riuniti e congiuntamente
decisi;
che, nel frattempo, è stata emanata la legge 12 gennaio 1977, n. 1
(di modifica dell'ordinamento penitenziario), i cui artt. 4 e 5 hanno,
rispettivamente, innovato il sistema ex artt. 47 e 48 della legge
impugnata, eliminando (per le misure alternative in genere) la
condizione ostativa della precedente commissione di un reato della
stessa indole ed abrogato l'art. 54 ult. comma stessa legge, che
prevedeva (con riguardo al precedente art. 47) cause di non ammissione
al beneficio della liberazione anticipata;
che, di conseguenza, in relazione a tutti i richiamati giudizi
vanno restituiti gli atti al giudice a quo, perché, alla luce di tale
ius superveniens, riesamini la rilevanza delle questioni sollevate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Sezione di sorveglianza
presso la Corte d'appello di Messina.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte