Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1991 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo

comma, del codice di procedura civile in relazione all'art. 430 dello

stesso codice promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1990 dal

Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra s.n.c.

Scatolificio Mosca e I.N.P.S. iscritta al n. 709 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso del giudizio di appello, promosso con

ricorso depositato il 17 gennaio 1990, contro una sentenza del Pretore di Genova in materia di lavoro, pubblicata il 23 dicembre 1988 e

non notificata, il Tribunale di Genova, con ordinanza 23 maggio 1990,

ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma,

cod.proc.civ., in relazione all'art. 430, nella parte in cui prevede

che il termine di un anno per l'impugnazione decorre dalla

pubblicazione della sentenza, anziché dalla comunicazione del

deposito (avvenuta, nella specie, il 17 gennaio 1989);

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'I.N.P.S.

(appellato) chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una

dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza;

Considerato che la questione, già sollevata dal medesimo

Tribunale con ordinanza di identico tenore in data 24 gennaio 1990,

è stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 584 del 1990, in

quanto mira a una sentenza modificativa del sistema normativo

eccedente i poteri di questa Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod. proc.

civ., in relazione all'art. 430 dello stesso codice, sollevata, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte