Ordinanza n. 129/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7d.lgs. 509/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2,
d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle
categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei
benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime
categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio
1988, numero 291), promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1995
dal T.A.R. per la Puglia, sez. distaccata di Lecce sul ricorso
proposto da Gennari Eva Anna Rita contro comune di Manduria ed altra,
iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 prima serie speciale
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 luglio 1995, pervenuta a
questa Corte il 28 febbraio 1996, il tribunale amministrativo
regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 23
novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle
minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti
dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291), che,
nello stabilire un nuovo più elevato limite percentuale di riduzione
della capacità lavorativa come condizione per l'iscrizione degli
invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro ai
fini della assunzione obbligatoria, dispone che gli invalidi cui sia
stato riconosciuto, in base alle tabelle previgenti, un grado di
invalidità inferiore al 46 per cento conservano il diritto alla
iscrizione negli elenchi per un periodo di dodici mesi decorrente
dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che approva
la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le
minorazioni e malattie invalidanti;
che, sebbene il dubbio di legittimità costituzionale sia
sollevato dal remittente in riferimento espresso al solo art. 3 della
Costituzione, l'accenno dell'ordinanza al carattere ingiustificato
che avrebbe la scelta del legislatore "sotto i profili della
ragionevolezza e dell'imparzialità", unitamente alla considerazione
che il remittente ha in sostanza accolto una eccezione di parte che
espressamente riferiva la presunta violazione agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, inducono la Corte ad esaminare la questione in questi
più ampi termini, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione;
che, secondo il remittente, la previsione della conservazione del
diritto all'iscrizione negli elenchi per dodici mesi, senza
discriminazione fra ipotesi in cui l'assunzione obbligatoria presso
un'amministrazione pubblica dovesse conseguire a concorsi già
banditi ovvero a concorsi da bandire, farebbe dipendere in sostanza
il conseguimento della nomina in ruolo dal comportamento più o meno
sollecito di ciascuna amministrazione nell'espletare il concorso;
che pertanto la norma in esame contrasterebbe col principio di
eguaglianza, in quanto consentirebbe o non impedirebbe
discriminazioni fondate su circostanze del tutto casuali; in tale
contesto sarebbe difficile giustificare la scelta del legislatore
sotto i profili della ragionevolezza e dell'imparzialità, e si
consentirebbe una irragionevole differenza di trattamento in presenza
di situazioni analoghe;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la norma censurata, nel dettare una normativa
transitoria di favore per gli invalidi già iscritti negli elenchi,
si limita a fissare un termine di tempo per la conservazione
dell'efficacia della iscrizione di coloro che erano stati
riconosciuti in possesso dei requisiti per aspirare all'assunzione
obbligatoria in base alla precedente disciplina, ma che tali
requisiti non possiedono in base alla nuova disciplina recata dal
provvedimento legislativo delegato;
che tale termine di tempo è fatto decorrere, ragionevolmente, e
in modo uguale per tutti, dalla entrata in vigore del decreto
ministeriale che approva la nuova tabella indicativa delle
percentuali di invalidità;
che l'iscrizione negli elenchi costituisce semplice requisito per
la eventuale assunzione obbligatoria, la quale può conseguire solo
al momento in cui si manifestino le relative disponibilità di posti
e siano attivate le relative procedure, eventualmente concorsuali;
che il tempo che può trascorrere prima che tali condizioni si
completino dipende da circostanze di fatto variabili e del tutto
estranee alla previsione della norma censurata, la quale si riferisce
esclusivamente alla conservazione del requisito dell'iscrizione negli
elenchi, che attesta il possesso del titolo per aspirare
all'assunzione obbligatoria;
che palesemente non sussiste, dunque, la lamentata violazione del
principio di eguaglianza, contenendo la norma censurata una
disciplina transitoria sul passaggio dal vecchio al nuovo regime, non
irragionevole e non lesiva della parità di trattamento di situazioni
analoghe, e che anzi differisce nel tempo, nei confronti di chi non
possiede più, secondo la disciplina sopravvenuta, il requisito
sostanziale cui la legge collega la possibilità dell'assunzione
obbligatoria, gli effetti preclusivi di tale nuova disciplina;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n.
509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e
malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla
legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte