Ordinanza n. 129/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/05/2001 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.lgs. 342/1999
- art. 120Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), promossi con ordinanze emesse
il 13 ottobre 2000 dal tribunale di Torre Annunziata, sezione
distaccata di Sorrento, nel procedimento civile vertente tra la
Tappezzeria Zolli S.n.c. e la Banca Popolare della Penisola
Sorrentina S.p.a., iscritta al n. 741 del registro ordinanze del 2000
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1a
serie speciale, dell'anno 2000 e il 21 giugno 2000 dal tribunale di
Bologna nel procedimento civile vertente tra Zambonelli Luciana e la
B.N.L. S.p.a., iscritta al n. 821 del registro ordinanze del 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di giudizi di opposizione a decreto
ingiuntivo aventi ad oggetto la validità di clausole anatocistiche
contenute in contratti stipulati tra banche ed alcuni loro clienti,
il tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, in
composizione monocratica, con ordinanza del 13 ottobre 2000, in
riferimento agli artt. 3, 24, 76, 101 e 102 della Costituzione (r.o.
n. 741 del 2000), ed il giudice onorario del tribunale di Bologna,
con ordinanza del 21 giugno 2000, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione (r.o. n. 821 del 2000), hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia) [erroneamente indicato come "comma 3
dell'art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.
bancario) come introdotto dall'art. 25, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342" nell'ordinanza registrata al
n. 821 del 2000];
che nel giudizio registrato al n. 821 del 2000 è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi
l'inammissibilità della questione.
Considerato che i due giudizi, in quanto propongono questioni
analoghe o identiche e riguardanti la stessa disposizione di legge
(il menzionato errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 821 del
2000 non rende incerta l'individuazione della norma effettivamente
denunciata), vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che, con sentenza n. 425 del 2000, successiva alle ordinanze
di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 342, per violazione dell'art. 76 della
Costituzione;
che, pertanto, la norma denunciata non vive più
nell'ordinamento giuridico e dunque la sollevata questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 51,
n. 24 del 2001 e n. 551 del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), sollevate, in riferimento agli
evocati parametri, con le ordinanze indicate in epigrafe, dal
tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, e dal
tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente e redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte