Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/2002

Altra decisione · depositata il 22/04/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.lgs. 517/1999
  • art. 5d.lgs. 517/1999
  • art. 6legge 419/1998
  • art. 5legge 419/1998

citata

  • art. 3legge 419/1998

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi

da 1 a 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517

(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed

università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998,

n. 419), promossi con n. 35 ordinanze emesse il 5 luglio 2000 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente

iscritte ai nn. da 817 a 827, da 832 a 841 e da 843 a 856 del

registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 41 e 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di G. P. P. P. ed altri, di C. M.

ed altro e A. C. ed altri e della Regione Toscana nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

sezione III, solleva, con trentacinque ordinanze del 5 luglio 2000

(pervenute alla Corte il 26 settembre ed il 2 ottobre 2001),

questione di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni

del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei

rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma

dell'articolo 6 della l. 30 novembre 1998, n. 419): art. 5, comma 8,

in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 5, comma 7,

in riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione; art. 5, commi

da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché art. 3 quest'ultimo nella parte in cui

non prevede una partecipazione diretta degli organi universitari

nelle scelte delle aziende ospedaliero-universitarie in materia di

collegamento tra le attività di assistenza, didattica e ricerca in

riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione;

che le ordinanze, con argomentazioni in larga misura

coincidente, impugnano l'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999,

il quale stabilisce un termine perentorio entro il quale i professori

ed i ricercatori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia

(infra: medici universitari) esercitano o rinnovano l'opzione -

prevista dal comma 7 - per l'esercizio di attività assistenziale

intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di

attività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in

mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per

l'attività assistenziale esclusiva;

che, secondo il Tar, la norma, fissando il succitato termine

indipendentemente dalla individuazione delle strutture destinate allo

svolgimento dell'attività assistenziale intramuraria, violerebbe gli

artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la loro preventiva

identificazione configurerebbe un presupposto dell'opzione e, proprio

per questo, la disposizione inciderebbe negativamente sulla

compenetrazione tra attività assistenziale ed attività

didattico-scientifica, in violazione dei principi di coerenza e

ragionevolezza dell'ordinamento, nonché di buon andamento

dell'amministrazione;

che, ad avviso dei rimettenti, l'art. 5, comma 7, del d.lgs.

n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese e connesse - ossia

i commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 - nonché l'art. 3, nella parte

riguardante l'organizzazione interna delle aziende

ospedaliero-universitarie, recherebbero vulnus agli artt. 33 e 76

della Costituzione;

che, in particolare, la configurazione dell'opzione per

l'attività assistenziale esclusiva quale requisito per

l'attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui al

comma 4 della norma impugnata violerebbe il principio di

compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale ed attività

didattica e di ricerca scientifica, assoggettando l'attività

assistenziale svolta dal medico universitario alle determinazioni

organizzative del direttore generale dell'azienda

ospedaliero-universitaria, in violazione del principio dell'autonomia

universitaria;

che, ad avviso del Tar, agli organi dell'università

sarebbero stati attribuiti compiti marginali nel coordinamento degli

interessi concernenti l'insegnamento e la ricerca scientifica, in

considerazione sia dei poteri attribuiti al direttore del

dipartimento, sia della circostanza che questi risponde della

programmazione e della gestione delle risorse al direttore generale e

sarebbe tenuto a privilegiare le esigenze dell'attività

assistenziale rispetto a quelle dell'attività didattica e

scientifica, così da non garantire lo svolgimento delle attività

assistenziali "funzionali alle esigenze della didattica e della

ricerca" in violazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge

30 novembre 1998, n. 419;

che, secondo i rimettenti, "la normativa delegata in materia

di opzione" (ossia l'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché

l'art. 3 del d.lgs. n. 517 del 1999 "in parte qua"), si porrebbe in

contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione, in quanto il

divieto di attribuire al medico universitario il quale non abbia

scelto l'attività assistenziale esclusiva la direzione delle

strutture e dei programmi finalizzati alla integrazione di queste

attività non garantirebbe "la coerenza fra l'attività assistenziale

e le esigenze della formazione e della ricerca" (art. 6, comma 1,

lettere b) e c) della legge n. 419 del 1998), modificando lo stato

giuridico del personale universitario, in violazione dei principi e

dei criteri direttivi della legge-delega;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti

i giudizi con separati atti di contenuto sostanzialmente coincidente,

chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque

infondate;

che, ad avviso della difesa erariale, il d.lgs. 28 luglio

2000, n. 254, attribuendo ai medici universitari la facoltà di

esercitare l'attività libero-professionale intramuraria in regime

ambulatoriale presso i propri studi, nei casi di carenza di strutture

e di spazi idonei all'interno delle aziende

ospedaliero-universitarie, inciderebbe sulla fondatezza delle censure

riferite all'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999;

che, secondo l'interveniente, detta norma, fissando un

termine perentorio per l'esercizio dell'opzione in esame, non sarebbe

legata da alcun nesso con il comma 7, e, comunque, i medici

universitari, allorquando effettuano la scelta, sono consapevoli

degli effetti che ne derivano;

che, ad avviso dell'Avvocatura, le censure riferite

all'art. 5, comma 7, cit., ed alle disposizioni ad esso sottese,

sarebbero infondate, in quanto gli incarichi di direzione dei

programmi del comma 4 sono stati ragionevolmente riservati ai medici

universitari i quali, scegliendo il rapporto esclusivo, assicurano

piena disponibilità per la loro realizzazione;

che, secondo la difesa erariale, le norme censurate non

violerebbero il principio di compenetrazione tra attività

assistenziale ed attività didattica e di ricerca in riferimento ai

medici universitari che scelgono il rapporto non esclusivo, in quanto

essi continuano a svolgere l'attività di ricerca e didattica

strumentale rispetto a quella assistenziale e, inoltre, sarebbe stata

ragionevolmente realizzata una convergenza delle strutture sanitarie

ed universitarie, attribuendo priorità all'assistenza sanitaria, in

vista della tutela della salute del singolo e della collettività;

che, a suo avviso, le censure riferite all'art. 76 della

Costituzione sarebbero infondate, dato che la legge-delega ha inteso

rafforzare la collaborazione tra università e Servizio sanitario

nazionale;

che nei giudizi instaurati con le ordinanze di rimessione

iscritte ai numeri 838, 843 e 851 del registro ordinanze dell'anno

2001, si sono costituiti i ricorrenti nei processi principali,

facendo sostanzialmente proprie le conclusioni del Tar;

che nei giudizi promossi dalle ordinanze iscritte ai numeri

832 ed 851 del registro ordinanze dell'anno 2001 si è altresì

costituita la Regione Toscana - parte nei processi a quibus -,

chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque

infondate.

Considerato che l'identità delle norme impugnate, delle censure

proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché la

coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione

rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che, nel decidere identiche questioni sollevate dallo stesso

Tar del Lazio, questa Corte, con ordinanza n. 394 del 2001, ha

affermato che gli atti legislativi e regolamentari, nonché la

sentenza n. 71 del 2001, sopravvenuti alle ordinanze di rimessione

hanno influito sul complessivo quadro normativo di riferimento nel

quale si inscrivono i molteplici profili delle questioni di

legittimità costituzionale, richiedendo, conseguentemente, un nuovo

esame da parte dei giudici a quibus dei termini delle questioni e

della loro perdurante rilevanza;

che le argomentazioni svolte in detta ordinanza conservano

validità anche in relazione ai provvedimenti di rimessione oggetto

del presente giudizio;

che, alla luce delle modificazioni sopra indicate, gli atti

devono essere restituiti ai rimettenti, affinché procedano ad un

nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, sezione III.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

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