Ordinanza n. 13/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1968 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31r.d. 3270/1923
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo,
secondo e terzo comma, della legge tributaria sulle successioni
approvata con R.D.30 dicembre 1923, n. 3270, promosso con ordinanza
emessa il 2 marzo 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte
dirette ed indirette di Bari sul ricorso di Angiuli Pasquale ed altri
contro l'Ufficio del registro di Bari, iscritta al n. 129 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 190 del 29 luglio 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione
del Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto: che l'ordinanza della Commissione provinciale delle
imposte dirette di Bari solleva la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31, primo, secondo e terzo comma, della legge
tributaria sulle successioni approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n.
3270, sotto un duplice profilo: 1) che la presunzione della esistenza
di mobili e di gioielli nel patrimonio ereditato darebbe una base
fittizia alla imposizione tributaria, violando così il principio della
capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione; 2) che
l'attuazione di disciplina differenziata, e non obbiettivamente
giustificata, fra la valutazione delle aziende (commerciali,
industriali od agricole) al netto delle passività, e quella dei beni
di altra natura, per i quali non si tiene conto delle passività,
sarebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento dei
cittadini valido per l'art. 3 della Costituzione anche in materia
finanziaria; che nel presente giudizio non vi è stata costituzione
delle parti;
Considerato: che con sentenza n. 109 del 10 luglio 1967 questa
Corte ha dichiarato non fondata la questione, proposta negli stessi
termini suindicati; e che non sono stati ora addotti, né sussistono
motivi che possano indurre la Corte a modificare il precedente
giudicato;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31, primo, secondo e terzo comma, della legge
tributaria sulle successioni (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270),
proposta, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla
ordinanza del 2 marzo 1967 della Commissione provinciale delle imposte
dirette ed indirette di Bari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte