Ordinanza n. 13/1982
Altra decisione · depositata il 01/02/1982 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 156Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 3legge 659/1981
- art. 285r.d. 635/1940
usata come parametro
citata
- art. 285r.d. 773/1931
- art. 286r.d. 773/1931
- art. 156r.d. 635/1940
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 156 del
r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza) e dell'art. 285 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento
per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
promossi con le ordinanze emesse il 6 dicembre 1975 dal pretore di
Pesaro, l'11 maggio 1976 dal pretore di Bologna, il 26 aprile 1977 dal
tribunale di Pordenone, il 14 ottobre 1977 dal pretore di Bressanone,
il 28 novembre 1977 dal pretore di Pescara, il 9 giugno 1978 dal
pretore di Roma e il 15 aprile 1980 dal pretore di Portoferraio,
rispettivamente iscritte ai nn. 155 e 544 del registro ordinanze 1976,
ai nn. 246 e 523 del registro ordinanze 1977, ai nn. 29 e 504 del
registro ordinanze 1978 ed al n. 837 del registro ordinanze 1980 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 92 e 246 del
1976, n. 183 del 1977, nn. 25 e 81 del 1978, n. 17 del 1979 e n. 48 del
1981.
Visti gli atti di costituzione di Pujatti Mario, di Musaico Antonia
e Pompilio Antonietta, di Palmer Mark e di Volpi Luana e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
uditi gli avvocati Mauro Mellini, per Pujatti Mario, Giacomo
Rosapepe, per Musaico Antonia, Pompilio Antonietta e Palmer Mark e
l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto che a tutti gli imputati venne contestata la
contravvenzione di cui all'art. 156 del predetto testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, per avere questuato in luogo pubblico ad
asseriti fini religiosi o politici, ma senza la licenza del Questore,
prescritta dalla norma di cui sopra;
che i giudici, dinanzi ai quali furono chiamati a rispondere della
contestata contravvenzione, dubitando tutti della legittimità
costituzionale del suddetto art. 156 - e quelli di Pesaro e Bressanone
anche dell'art. 285 del regolamento - per violazione dei principi di
eguaglianza tra confessioni religiose, di libertà di esercizio del
culto e di manifestazione del pensiero, nonché di finanziamento dei
partiti politici mediante pubbliche sottoscrizioni, hanno formalmente
denunciato tale illegittimità in riferimento agli articoli 3, 8, 19,
20, 21, 49 Cost. e quello di Portoferraio - anche all'art. 18, nn. 1 e
3, della legge 25 ottobre 1977, n. 881, di ratifica del patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici.
Considerato che, nelle more dei giudizi, è stata pubblicata ed è
entrata in vigore la legge 18 novembre 1981, n. 659, avente per
dichiarato oggetto il contributo dello Stato al finanziamento dei
partiti politici, il cui art. 3, settimo comma, così testualmente
dispone: "Sono abrogati l'art. 156 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nonché gli articoli 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635";
che la surriportata abrogazione espressa preclude a questa Corte
l'esercizio del sindacato di legittimità costituzionale sull'art. 156
del testo unico n. 773 del 1931, in quanto questo ha cessato di avere
vigore a decorrere dal 9 dicembre 1981, mentre l'art. 285 del
regolamento n. 635 del 1940, essendo norma secondaria, già di per sé
non rientrava fra gli atti sindacabili dal giudice delle leggi (sent.
nn. 38/1961 e 115/1971);
che pertanto, non avendo più questa Corte alcuna pronuncia da
adottare in ordine all'art. 1-56 del testo unico n. 773 del 1931,
denunziato da tutti i giudici a quibus per la dedotta illegittimità
costituzionale, gli atti vanno restituiti ai giudici che hanno
sollevato la questione, perché procedano ad un nuovo esame della
rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale,
alla luce della sopravvenuta norma di cui sopra.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente, ai pretori di
Pesaro, Bologna, Bressanone, Pescara, Roma, Portoferraio ed al
tribunale di Pordenone, affinché procedano ad un nuovo esame della
rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 156
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931,
n. 773), tenendo conto della norma sopravvenuta, di cui all'art. 3,
settimo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte