Ordinanza n. 13/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/01/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 54legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Applicabilità delle pene sostitutive)
promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1981 dal Tribunale di
Livorno, nel procedimento penale a carico di Tani Maria Grazia,
iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 5 maggio 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con l'ordinanza e nel procedimento penale di cui
all'epigrafe, il Tribunale di Livorno ha sollevato la riferita
questione di legittimità costituzionale in quanto, non contenendo la
norma impugnata alcuna previsione nei riguardi di reati che
appartengono a competenza superiore esclusivamente in forza di
circostanza aggravante, allorquando la circostanza venga ritenuta
insussistente, oppure essa si elida in virtù di giudizio di
bilanciamento, verrebbe a determinarsi grave disparità nei confronti
di coloro che possono beneficiare di sanzioni sostitutive soltanto
perché il reato era stato originariamente contestato nell'ipotesi non
aggravata,
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto
che la questione venga dichiarata infondata. Ad avviso dell'Avvocatura,
infatti, la questione sarebbe risolubile in via interpretativa,
giacché una volta esclusa l'aggravante, vuoi perché ritenuta
insussistente vuoi perché dichiarata equivalente a riconosciuta
attenuante o addirittura perdente rispetto a quest'ultima, il reato è
apprezzabile come se la circostanza aggravante non fosse mai esistita.
Ché se poi ciò si ritenesse escluso nella seconda ipotesi, allora
vorrebbe dire che fra reato aggravato e ipotesi semplice si
ravviserebbe quella sostanziale differenza che giustifica il diverso
trattamento previsto dal legislatore, escludendo l'irragionevolezza
della disparità.
Considerato, però, che l'ordinanza non motiva nemmeno per
implicito sulla rilevanza della questione, né è dato di desumerla in
alcun modo non essendo riportato nemmeno il capo d'imputazione, che
ciò comporta la manifesta inammissibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Livorno, con l'ordinanza 21
dicembre 1981, nei confronti dell'art. 54 l. 24 novembre 1981 n. 689 in
relazione all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte