Ordinanza n. 13/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
approvata il 26 febbraio 1979 e riapprovata il 2 maggio 1979, recante
"Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 25
luglio 1974, n. 16", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 22 maggio 1979, depositato in
cancelleria il 30 maggio successivo ed iscritto al n. 12 del registro
ricorso 1979;
Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che con ricorso notificato il 22 maggio 1979 il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, 3 e 119
Cost., della legge della Regione Basilicata, riapprovata il 2 maggio
1979, recante "modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge
regionale 25 luglio 1974, n. 16", legge che dispone, con decorrenza
primo luglio 1977 e primo gennaio 1978, nuovi criteri di
determinazione del compenso per lavoro straordinario del personale
regionale;
che secondo il Governo le decorrenze così stabilite sono in
contrasto con il contratto unico nazionale, che ha fissato la
decorrenza dei miglioramenti economici e, più in genere, di
qualsiasi effetto economico del contratto, al primo ottobre 1978;
che sempre secondo il Governo il ricorso alla contrattazione
unica in sede nazionale per la determinazione del trattamento
economico del personale regionale risponde ad evidenti esigenze di
garantire, unitamente alla compatibilità con la situazione del
bilancio pubblico in generale, la uniformità delle retribuzioni del
personale delle varie Regioni in relazione all'identità delle
prestazioni al personale stesso richieste, sicché la legge
regionale, essendo in contrasto con entrambe tali esigenze, viola
l'art. 119 Cost.;
che si è costituita in giudizio la Regione Basilicata,
eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso,
conclusioni ribadite nella memoria depositata in prossimità della
camera di consiglio.
Considerato che, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v. sent. 72 del 1985), va ritenuta inammissibile la censura
relativa alla violazione dell'art. 119 Cost., non essendo stata,
nemmeno genericamente, prospettata nel rinvio;
che il ricorso dello Stato si limitava pertanto a eccepire la
violazione degli accordi collettivi - in particolare quello stipulato
il primo febbraio 1977 - per il personale regionale;
che su tale questione la Corte costituzionale si è già
pronunciata (sent. n. 217 del 1987), statuendo che agli accordi
stipulati prima della legge-quadro per il pubblico impiego, e quindi
da "soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite
del tutto delle garanzie predisposte dalla predetta legge", non si
può riconoscere "un significato diverso da quello di un mero fatto
politico, ancorché rilevante come tale, di fronte al quale il potere
della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e
l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto
integro, libero cioè di seguire le proprie autonome valutazioni e di
discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso";
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata,
riapprovata il 2 maggio 1979, recante "modifiche ed integrazioni
all'art. 44 della legge regionale 25 luglio 1974", sollevata, in
riferimento all'art. 119 Cost., dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di
legittimità costituzionale della medesima legge regionale sollevate
dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte